INDICATORI DI ANOMALIA IN MATERIA DI SCOMMESSE

Nel presente provvedimento si intendono per: a)“decreto antiriciclaggio”: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni; b)“decreto compro oro”: il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, e successive modifiche e integrazioni; c)“destinatario”: ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 2 del presente Provvedimento; d)“operazioni sospette”: operatività da segnalare alla UIF quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 del decreto antiriciclaggio e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. e)“paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata”: rientrano in tale ambito i paesi terzi ad alto rischio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio, nonché gli altri paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe da competenti organismi nazionali e internazionali; paesi o aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero paesi valutati da 3 fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali1 . f) “operatività”: l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, ovvero dello svolgimento di una o più prestazioni professionali. g) “soggetto cui è riferita l’operatività” (in breve anche “soggetto”): il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonché il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente Provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno dei destinatari di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) ovvero, con riguardo all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 4 febbraio 20202 , nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute). 2. Si rinvia all’articolo 1 del decreto antiriciclaggio, all’articolo 1 del d.lgs. 109/2007 come successivamente modificato e integrato nonché all’articolo 1 del decreto compro oro per le definizioni in essi contenute richiamate nel presente Provvedimento e nel relativo allegato. Articolo 2 (Destinatari) 1. Il Provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio, nonché agli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve “destinatari”). Articolo 3 (Indicatori di anomalia) 1. Al fine di agevolare i destinatari nell’individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente Provvedimento 34 indicatori di anomalia. 2. Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. 3. I riferimenti, presenti nell’indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici. 4. I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta. Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell’ambito 1 Cfr. Allegato 2, lett. C, delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d’Italia il 30 luglio 2019. 2 Cfr. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350. 4 della medesima attività. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell’ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell’articolo 35 del decreto antiriciclaggio. 5. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l’operatività o da altri ragionevoli motivi. Articolo 4 (Analisi e valutazione dell’operatività ai fini della segnalazione alla UIF) 1. I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell’attività svolta. 2. Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e dei sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente Provvedimento non è esaustiva, e la continua evoluzione delle operatività rilevanti, i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto. 3. Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute. 4. L’analisi e la valutazione ai fini dell’eventuale segnalazione alla UIF sono effettuate per l’intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell’operatività. 5. Ferma restando la necessità di valutare l’operatività ai sensi dell’articolo 35 del decreto antiriciclaggio, non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta: a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l’operatività; b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell’Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria; c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei subindici; d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all’articolo 49 del decreto antiriciclaggio. 6. Le violazioni dei limiti di cui all’articolo 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto sono comunicate al Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto. Articolo 5 (Strumenti di selezione) 1. I destinatari indicati nell’articolo 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell’attività svolta e delle proprie dimensioni, si avvalgono di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale, basate su parametri quantitativi, quali l’importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all’articolo 3, comma 8, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l’ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonché per contenere i rischi.

  1. I destinatari diversi da quelli indicati nel comma precedente, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell’attività svolta e delle proprie dimensioni, valutano l’opportunità di avvalersi di analoghe procedure, anche informatiche, se ritenute di ausilio ai fini della collaborazione attiva. 3. Gli organismi di autoregolamentazione, nell’ambito del ruolo svolto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l’osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta. 4. Nel caso di procedure informatiche adottate ai sensi dei commi 1 e 2, i destinatari valutano le operazioni evidenziate dalle medesime procedure al fine di individuare eventuali profili di sospetto da segnalare alla UIF ai sensi dell’articolo 35 del decreto antiriciclaggio; fermo restando quando indicato nell’articolo 4, comma 3, l’eventuale segnalazione contiene riferimenti alle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche e omette qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell’operatività e dei motivi del sospetto nonché negli eventuali documenti allegati. Articolo 6 (Schemi di anomalia e altri strumenti di ausilio) 1. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007. 2. I destinatari tengono altresì conto delle indicazioni fornite dalla UIF nell’ambito di apposite comunicazioni nonché delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate sul sito Internet della UIF. Articolo 7 (Disposizioni finali) 1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della UIF. 2. I destinatari applicano il presente Provvedimento nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024. 3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d’Italia con i Provvedimenti del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013, dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010 e dal Ministero dell’Interno con Decreto del 17 febbraio 2011 (modificato dal Decreto del 27 aprile 2012). Dalla medesima data non trovano altresì applicazione gli indicatori di cui all’allegato del Provvedimento della Banca d’Italia del 27 maggio 2009 inerenti al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. 4. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF con comunicazioni del 24 settembre 2009 (Imprese in crisi e usura), dell’8 luglio 2010 (Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici), del 17 gennaio 2011 (Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing), del 9 agosto 2011 (Operatività riconducibile all’usura), del 16 marzo 2012 (Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring), dell’11 aprile 2013 (Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse), del 2 dicembre 2013 (Operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust), del 18 febbraio 2014 (Operatività con carte di pagamento) e del 1° agosto 2016 (Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare). 5. Il presente Provvedimento sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia, tenendo conto dell’esperienza dell’analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette. Roma, 12 maggio 2023 Il Direttore Enzo Serata 7 1 di 34 ALLEGATO CRITERI PER L’APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI E DEI SUB-INDICI Il presente allegato contiene 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Si mette in questo modo a disposizione dei destinatari uno strumento operativo per la selezione di situazioni che possono venire alla loro attenzione nell’ambito della concreta attività svolta, da valutare per decidere se ricorrono i presupposti per una segnalazione di operazioni sospette. L’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva; i destinatari valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto. Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. I destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili. Ai fini della predetta selezione, a titolo di collaborazione, si evidenzia che gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso (ad es. laddove il destinatario ritenga di non svolgere alcuna operatività con soggetti connessi con i paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata di cui all’indicatore 6). D’altra parte, altri indicatori dovrebbero essere considerati rilevanti da parte di alcune categorie di destinatari (ad es. i prestatori di servizi di pagamento nel caso dell’indicatore 16, i prestatori di servizi di gioco per gli indicatori 22 e 23, i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori per gli indicatori 24 e 25, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e di portafoglio digitale per gli indicatori 26 e 27). Infine, taluni indicatori possono rilevare nell’ambito di plurimi comparti di attività svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza (ad es. l’indicatore 26 in materia di crypto-assets potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari o professionisti che, alla luce della concreta attività svolta, intercettino operazioni sospette basate sull’utilizzo di tali strumenti; gli indicatori 28, 29 e 30 in materia di mandati fiduciari e trust potrebbero essere presi in considerazione da società fiduciarie, intermediari bancari e finanziari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e trust). Una volta identificati gli indicatori applicabili, i destinatari devono selezionare i relativi sub-indici rilevanti alla luce della concreta attività svolta: ad es. per l’indicatore 9, a fronte di sub-indici tipicamente applicabili a specifici destinatari (9.15 per gli intermediari bancari e finanziari), ve ne sono altri applicabili anche ad altre categorie (9.1 o 9.7 anche per i professionisti). 1 Ai fini del presente Provvedimento la locuzione “valuta virtuale” contenuta nel decreto antiriciclaggio è considerata sinonimo della locuzione “crypto-assets”. 8 2 di 34 Nel considerare i sub-indici selezionati in quanto rilevanti, i destinatari tengono presente che i riferimenti, contenuti nell’indicatore, a circostanze oggettive (quali la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero soggettive (quali la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici. I destinatari considerano, altresì, ulteriori comportamenti che, sebbene non esemplificati nei subindici, sono comunque sussumibili nell’indicatore di riferimento (ad es. il sub-indice 9.10 richiama l’ipotesi di sottoscrizione di un PAC in quote di OICR che prevede la corresponsione di importi incoerenti rispetto al profilo o all’attività del contraente; cionondimeno rientra nell’indicatore 9 anche l’ipotesi più generale di altre forme di investimenti con corresponsione di importi incoerenti rispetto al profilo o all’attività del soggetto). Nell’applicare gli indicatori o i sub-indici selezionati, i destinatari considerano che le circostanze descritte nei medesimi rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l’operatività, anche attraverso idonea documentazione, o da altri ragionevoli motivi. Ne deriva che nei singoli indicatori e sub-indici il riferimento alla giustificazione dell’operatività posta in essere rimane implicito e, pertanto, le fattispecie ivi descritte, se giustificate, non sono da considerare sospette. Inoltre, le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive. In proposito, andrà considerato che gli indicatori e taluni sub-indici contengono riferimenti a circostanze sia soggettive sia oggettive. Le predette circostanze sono individuate dal destinatario sulla base di tutte le informazioni disponibili, fermo restando che non sono richieste indagini estranee alla concreta attività svolta. In relazione a quanto precede, si richiamano le ulteriori previsioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 del Provvedimento cui il presente documento è allegato. 9 3 di 34 SEZIONE A 1. Il soggetto cui è riferita l’operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente. 1.1. Il soggetto, a fronte della richiesta di esibire la documentazione o fornire le informazioni, rinuncia all’operatività o richiede di svolgerne una differente, soprattutto se quest’ultima comporta un aggravio di oneri a proprio carico. 1.2. Il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire adeguate informazioni sullo scopo o sulla natura dell’operatività ovvero sull’origine delle disponibilità a essa riferibili, specie quando queste ultime provengono dall’estero e in particolare da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o sono ivi destinate. 1.3. Il soggetto, nei casi in cui è prevista l’ostensione della propria documentazione contabile o fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante nel mostrarla ovvero ostacola l’acquisizione di elementi utili per le valutazioni del destinatario. 1.4. Nel commercio di opere d’arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore, il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire informazioni o documentazione relative alla provenienza o all’autenticità del bene, all’effettivo acquirente o venditore ovvero alle modalità di pagamento del corrispettivo. 1.5. Il soggetto omette di indicare l’esistenza di patti parasociali, di modifiche all’atto costitutivo del trust ovvero l’esistenza di letters of wishes del disponente, al fine di occultare o rendere comunque difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo. 1.6. Il soggetto incaricato dell’amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, specie se oggetto di procedimento di rimpatrio nell’ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire indicazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo delle medesime. 1.7. Nell’ambito del servizio di trasporto di contante, titoli o altri valori il soggetto cui è riferita l’operatività si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire informazioni sul soggetto servito (ad es. dati identificativi, prevalente attività e area geografica di residenza o sede, situazione economica e patrimoniale, origine dei valori trasportati). 2. Il soggetto cui è riferita l’operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l’operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente. 2.1. Il soggetto produce documenti che presentano elementi di evidente contraffazione inerenti: allo scopo o alla natura dell’operatività; all’attività esercitata; alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di soggetto diverso da persona fisica, dell’eventuale gruppo di appartenenza; al potere di rappresentanza; all’identità dei delegati alla firma; alla struttura di proprietà o di controllo; all’origine delle disponibilità. 2.2. Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano significativamente difformi, contraddittori o comunque non coerenti tra loro o con quelli eventualmente tratti da fonti affidabili e indipendenti (ad es. archivi camerali; albi ed elenchi; comunicazioni a qualsiasi titolo rese al pubblico; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere con riguardo a eventi pregiudizievoli). 2.3. Nel commercio di opere d’arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore, il soggetto fornisce informazioni o documentazione a supporto della provenienza o autenticità del bene che appaiono false o alterate, o comunque difformi da informazioni o documentazione disponibili.

2.4. Nell’ambito del correspondent banking, l’ente rispondente fornisce informazioni riguardo allo scopo del rapporto e alla tipologia di operatività prospettata (ad es. volumi e tipo di clientela per conto della quale viene convogliata operatività sul rapporto) incoerenti con la movimentazione concretamente riscontrata sul rapporto medesimo.

2.5. Il soggetto cui è riferita l’operatività di trasporto di valori rende dichiarazioni circa la tipologia o il valore dei beni trasportati che appaiono incoerenti tra di loro o con il luogo di consegna o di ritiro dei beni o con l’attività e la condizione economico-patrimoniale sua o del soggetto servito, o con il numero, il peso o le dimensioni dei plichi sigillati.

2.6. Il soggetto cui è riferita l’operatività di custodia di contante, titoli o altri valori fornisce

informazioni che appaiono illogiche circa il proprio profilo soggettivo o quello del soggetto autorizzato ad accedere ai medesimi valori (ad es. sull’età, sull’attività, sulla condizione economico-patrimoniale), circa i rapporti con il soggetto autorizzato ad accedere o circa il valore dichiarato o assicurato.

 

  1. Il soggetto cui è riferita l’operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

3.1. Il soggetto evita contatti diretti con il destinatario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e incoerente con l’attività svolta.

3.2. Il soggetto rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone a lui non collegate in un momento immediatamente successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità dei medesimi beni.

3.3. Il trustee si rimette del tutto alle indicazioni del disponente ovvero svolge attività gestorie complesse che, anche tenuto conto delle finalità del trust, appaiono incoerenti con il suo profilo o rilascia frequenti deleghe a operare, specie se a favore del disponente o di soggetti noti per essere collegati a quest’ultimo, ovvero effettua operazioni di gestione con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari.

3.4. Il soggetto chiede che le comunicazioni a esso rivolte siano trasmesse a un recapito diverso da quello indicato (ad es. residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare, applicazione web o mobile o altro strumento di comunicazione a distanza) o che risulta inesistente o fittizio ovvero varia molto frequentemente credenziali di identificazione, indirizzi IP o destinatario cui si rivolge.

3.5. Il soggetto è un’organizzazione non lucrativa o ente similare che presenta numerosi elementi coincidenti (ad es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi degli esponenti, credenziali di identificazione, utilizzo del medesimo conto o strumento di pagamento) con quelli di altre organizzazioni o enti.

3.6. Il soggetto pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il destinatario a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.

3.7. Il soggetto dimostra di essere privo delle caratteristiche, delle strutture (ad es. dotazione del personale non adeguata in termini quantitativi) o delle competenze tipiche del settore di attività di riferimento o di non esercitare alcuna effettiva attività in tale settore e richiede di effettuare un’operatività funzionale all’esercizio di un’impresa (ad es. acquisto di fabbricato industriale).

3.8. Il soggetto dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto, dell’ammontare o dello scopo dell’operatività che intende svolgere e non appare interessato ad avere informazioni con riguardo alle transazioni, alle caratteristiche o al valore dei beni o all’entità delle commissioni di intermediazione.

3.9. Il soggetto risulta privo di conoscenze adeguate rispetto a operatività fondate su tecnologie informatiche, anche basate su Distributed Ledger Technology (DLT), effettuate con valute virtuali o realizzate mediante acquisto di strumenti finanziari o di prodotti di investimento assicurativi ovvero mediante ricorso a schemi di gestione collettiva del risparmio, di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending).

3.10. Il soggetto che intende richiedere un’operatività di cambio valuta, anche virtuale, sembra non conoscere l’esatta quantità di denaro cambiata ovvero si mostra indifferente di fronte a un tasso di cambio particolarmente sfavorevole.

3.11. Il soggetto fa riferimento ad altre persone per rispondere a richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte del destinatario ovvero è spesso accompagnato da altri soggetti che appaiono estremamente interessati all’operatività e che sembrano etero-dirigerla (ad es. nel caso in cui il soggetto legge istruzioni da una nota o sembra controllato a vista da altre persone).

3.12. Il soggetto che intende svolgere l’operatività, specie a distanza, si avvale di un referente che non riveste ruoli formalizzati nell’attività o comunque non ha alcuna relazione nota con il soggetto stesso, ma mostra di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali o comunque all’attività di quest’ultimo, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario.

3.13. Il soggetto che intende svolgere l’operatività si avvale di un referente che riveste il medesimo ruolo per una molteplicità di altri soggetti, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario in modo da sembrare il titolare effettivo dell’operatività, specie nello svolgimento di operazioni di investimento.

3.14. Nell’ambito del leasing o delle cessioni di crediti il soggetto presenta elementi coincidenti (ad es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi, anche di esponenti aziendali o soci, credenziali di identificazione) o di collegamento (ad es. rapporti di parentela, di affinità o di lavoro) con la controparte o con altri soggetti coinvolti nel contratto (ad es. il debitore ceduto).

3.15. Nell’ambito della finanza commerciale (c.d. trade finance), il soggetto varia ripetutamente la documentazione commerciale, la lettera di credito ovvero i termini e le modalità di pagamento della transazione.

  1. Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l’operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

4.1. Il soggetto è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l’identificazione o la verifica dell’identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

4.2. Il soggetto è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell’assetto proprietario,

manageriale o di controllo.

4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l’attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l’impresa) appaiono come meri prestanome.

4.4. Il soggetto presenta strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all’estero di una o più società (ad es. mediante conferimento di beni in Gruppo Europeo di Interesse Economico, c.d. GEIE2, costituito tra società o enti riconducibili ai medesimi titolari effettivi residenti in Italia).

 

2 Cfr. Regolamento CEE n. 2137/85 nonché d.lgs. 240/1991.

 

  1. Il soggetto cui è riferita l’operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d’affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

5.1. Operatività realizzata con uno strumento di segregazione patrimoniale (ad es. trust) utilizzato da parte di un soggetto che risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro, soprattutto se il ricorso allo strumento sia avvenuto in costanza o in data prossima all’attività criminosa.

5.2. Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e richiedono la consegna o il trasferimento delle disponibilità a essi riferibili (ad es. la liquidazione di polizza assicurativa o di rapporti di capitalizzazione o investimento), soprattutto se a favore di terzi o verso l’estero.

5.3. Il soggetto risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e ordina rilevanti bonifici in favore di società di gestione di sistemi di cash back apparentemente connessi a contratti di convenzione commerciale che prevedono l’erogazione di servizi non coerenti con l’attività del soggetto, offrendo agli aderenti servizi non coerenti con la sua attività.

5.4. Il soggetto o le sue controparti sono note per lo svolgimento di attività riservate in assenza delle prescritte autorizzazioni, specie se vengono in rilievo per ripetuti trasferimenti di fondi per la realizzazione di apparenti obiettivi di investimento.

5.5. Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e acquistano immobili o beni aziendali, aziende o rami d’azienda, anche nell’ambito di operazioni straordinarie, da società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti.

 

  1. Il soggetto cui è riferita l’operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

6.1. Il soggetto intende svolgere un’operatività avente a oggetto il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nell’ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, mediante la stipula di un contratto di amministrazione per conto terzi con una società fiduciaria estera avente sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

6.2. Il soggetto richiede di acquistare immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o altri beni di rilevante valore, con provvista proveniente da intermediari insediati in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero in nome o per conto di soggetti residenti in tali paesi o aree. 6.3. Il soggetto residente in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ha importanti connessioni con il territorio italiano (ad es. la disponibilità di abitazione permanente, lo stabilimento del proprio centro d’interessi

personali o economici o il soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far ritenere dubbia l’effettività della residenza stessa.

 

  1. Il soggetto cui è riferita l’operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d’affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

7.1. Il soggetto riceve pagamenti di importo complessivo rilevante e sproporzionato per prestazioni di servizi da parte di titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da parte di soggetti a essi collegati.

7.2. Il soggetto, in assenza di specifiche abilitazioni o qualifiche professionali, riceve pagamenti per prestazioni di servizi nei confronti di un unico committente o di un numero ristretto di committenti, anche collegati.

7.3. Il soggetto – a fronte di consulenze, incarichi o partecipazione a comitati o gruppi di lavoro – riceve disponibilità di importo incoerente con la natura o i contenuti dell’attività svolta, specie se di ammontare diverso da quello ricevuto in casi analoghi ovvero se l’attività stessa risulta non in linea con l’impiego o le qualifiche professionali del soggetto medesimo.

7.4. Il soggetto è beneficiario di disponibilità di importo complessivamente rilevante provenienti da ordinanti, italiani o esteri, che operano in settori in cui il soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza.

7.5. Il soggetto intende svolgere direttamente o indirettamente un’operatività funzionale esclusivamente a effettuare trasferimenti di importo complessivamente rilevante da o per l’estero.

7.6. Il soggetto assume partecipazioni o altri ruoli all’interno di società che in un breve arco temporale sono interessate da circostanze (ad es. ricezioni di licenze o autorizzazioni pubbliche) che ne aumentano considerevolmente il valore economico.

7.7. Il soggetto acquista immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore o effettua operazioni di natura finanziaria utilizzando risorse di terzi, in presenza di relazioni d’ufficio o professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive dilazioni di pagamento del corrispettivo pattuito tali da far supporre che la corresponsione del medesimo possa non essere effettuata.

7.8. Il soggetto effettua operazioni su immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o altri beni di rilevante valore a prezzi o condizioni che si discostano significativamente da quelli di mercato, con un vantaggio a proprio favore.

7.9. Il soggetto investe in beni immobili la cui destinazione d’uso viene modificata decorso un breve lasso di tempo (ad es. terreno agricolo che diventa edificabile).

7.10. Il soggetto fa realizzare o ristrutturare un immobile di sua proprietà a impresa aggiudicataria di appalti indetti da enti o società collegati al medesimo soggetto ovvero che riceve pagamenti, anche recanti causali generiche, da aggiudicatari dei medesimi appalti.

 

  1. Il soggetto cui è riferita l’operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d’affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.

 

8.1. Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, e impiega le relative somme per scopi diversi da quelli perseguiti dal soggetto stesso, specie se risultano prelevamenti di contanti o addebiti per spese di natura personale.

8.2. Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, da titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da soggetti a essi collegati che potrebbero essere in contrasto con le norme vigenti in materia di trasparenza delle contribuzioni in favore dei partiti e dei movimenti politici e dei soggetti a essi equiparati, specie qualora si siano verificate variazioni degli organi direttivi o di gestione in anticipo rispetto alla scadenza prevista ovvero recenti modifiche degli atti costitutivi o degli statuti delle associazioni o fondazioni beneficiarie.

8.3. Il soggetto riceve pagamenti in relazione all’esecuzione di prestazioni il cui corrispettivo risulta sproporzionato rispetto all’attività svolta.

8.4. Il soggetto sottoscrive investimenti o disinvestimenti di natura mobiliare o immobiliare che presentano un rapporto rischio/rendimento non in linea con il proprio profilo o una configurazione economicamente o finanziariamente illogica o comunque svantaggiosa.

8.5. Il soggetto intende svolgere una operatività connessa alla gestione del proprio patrimonio, anche immobiliare, a condizioni economiche non in linea con quelle di mercato o comunque svantaggiose, specie se le controparti sono società di recente costituzione o con una catena di controllo opaca o complessa.

8.6. Il soggetto risulta l’acquirente finale di immobili oggetto di ripetute compravendite effettuate in un ristretto arco temporale, qualora le stesse siano state poste in essere a prezzi crescenti.

 

SEZIONE B

 

  1. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

9.1. Operazioni di importo complessivo rilevante (quali acquisizione di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende o di diritti su beni immateriali, costituzione di società o enti, conferimento di beni in trust, investimenti finanziari, finanziamenti, accordi transattivi stragiudiziali, operazioni in valute virtuali) richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.

9.2. Operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire.

9.3. Utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, ovvero di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili all’attività dell’impresa o dell’ente, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.

9.4. Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell’interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.

9.5. Versamenti di contante di importo rilevante su rapporti intestati a persone fisiche titolari di incarichi nell’ambito di procedure concorsuali o a soggetti a questi collegati ovvero accrediti sui medesimi rapporti da parte delle predette procedure ovvero da soggetti che hanno acquistato beni dalle medesime procedure.

9.6. Ricorrenti flussi finanziari da o verso l’estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d’impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte).

9.7. Consulenza per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali prestata per esigenze legate a un’attività con l’estero di dimensioni estremamente contenute.

9.8. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c’è relazione fra questi ultimi e il paese indicato nella lettera.

9.9. Richiesta di rimpatrio di attività detenute all’estero nell’ambito di programmi di regolarizzazione fiscale il cui valore risulta del tutto incongruo rispetto al profilo del soggetto.

9.10. Stipula di polizza assicurativa o sottoscrizione di un PAC in quote di OICR che prevede la corresponsione di importi incoerenti rispetto al profilo o all’attività del contraente.

9.11. Operazioni infragruppo di importo complessivo rilevante (ad es. frequenti trasferimenti di fondi, cessioni di crediti, compensazioni) compiute da società in difficoltà economica o finanziaria o con debiti fiscali, in assenza di rapporti commerciali o finanziari sottostanti ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte.

9.12. Cessione da parte di soggetto in difficoltà economica o finanziaria, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing relativi a beni strumentali o immobili di rilevante valore.

9.13. Locazione per la quale è previsto un canone incoerente con il valore di mercato del bene ovvero con il profilo del conduttore, specie se quest’ultimo è riluttante nel fornire documenti o informazioni sull’origine dei fondi utilizzati.

9.14. Richieste di finanziamenti da parte del medesimo soggetto, da parte di nominativi a questo collegati o di soggetti appartenenti allo stesso gruppo, garantiti dall’offerta in garanzia dei medesimi beni o di beni di incerta provenienza o da altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.

9.15. Rapporti bancari o finanziari intestati a soggetti censiti come “famiglie consumatrici” che presentano una movimentazione manifestamente non riconducibile alla sfera personale per volumi o modalità operative ovvero attraverso i quali si utilizzano crediti vantati nei confronti dei debitori anche prima dell’effettiva disponibilità e scadenza dei crediti stessi (ad es. rapporti di “portafoglio commerciale”).

9.16. Nelle operazioni di leasing, richieste attinenti a beni di tipologia incongruente con l’attività svolta dagli utilizzatori.

9.17. Versamento, a titolo di conferimento, di titoli di credito, di debito o di altri strumenti finanziari quando l’importo degli stessi risulta incoerente con il profilo del conferente.

9.18. Afflussi finanziari provenienti da enti previdenziali di natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria, a titolo di restituzioni per errati versamenti di tributi o contributi o di compensazione, specie se reiterati e per importi non coerenti con il profilo e con la struttura organizzativa del beneficiario.

9.19. Nell’ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), operatività di importo complessivo rilevante e incoerente rispetto al volume delle attività liquide stimate dell’investitore.

  1. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.

10.1. Operatività eccessivamente complessa o involuta rispetto allo scopo dichiarato con controparti che esercitano attività non coerenti con quella del soggetto o che prevede il ricorso ripetuto alla prestazione di servizi o consulenze.

10.2. Estinzione anticipata di una relazione contrattuale, specie se a breve distanza dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di somme di importo rilevante in contanti o a favore di un terzo o all’estero.

10.3. Relazione contrattuale che prevede il versamento di anticipi di importo notevolmente superiore a quello normalmente richiesto.

10.4. Relazione contrattuale che prevede il pagamento di somme sproporzionate inerenti ad asseriti inadempimenti (ad es. in caso di caparra confirmatoria o clausole penali) e che sembrano dirette solo a giustificare un trasferimento tra le parti.

10.5. Versamento di somme al professionista per lo svolgimento di una determinata attività poi non eseguita, con successiva richiesta di trasferire i fondi a un soggetto terzo.

10.6. Accordo transattivo per risolvere un’asserita lite tra soggetti, non adeguatamente documentata, con pattuizioni particolarmente svantaggiose per una delle parti.

10.7. Operatività per importi rilevanti la cui disponibilità è giustificata da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari ovvero da prestiti concessi da nominativi apparentemente prive di legami con il soggetto.

10.8. Ripetuti accessi a cassette di sicurezza, armadi di sicurezza o caveau ovvero ripetuti utilizzi di servizi di custodia di contante, titoli o altri valori ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non coerenti con l’attività svolta dal soggetto.

10.9. Ricorrente sottoscrizione di contratti per l’utilizzo di cassette di sicurezza, armadi di sicurezza o caveau o di servizi di custodia di contante, titoli o altri valori, soprattutto se di breve durata ovvero per finalità non usuali rispetto alla normale attività del soggetto.

10.10. Svolgimento di asta avente a oggetto immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, con ricorrenza di comportamenti sintomatici di una possibile intesa sul prezzo di aggiudicazione o sull’aggiudicatario, specie se il prezzo risulta incoerente con la stima del valore del bene.

10.11. Afflussi di somme di importo complessivo rilevante, specie se in contante o dall’estero, ovvero accrediti di contributi pubblici su rapporti bancari o finanziari, in particolare se con modesta operatività ovvero di recente accensione o per lungo tempo inattivi, seguiti da prelievi di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi pressoché equivalenti all’estero o a favore di nominativi non ricollegabili al soggetto.

10.12. Relazioni finanziarie reciproche riferibili a soggetti che svolgono differenti attività economiche nonché caratterizzate da ripetute operazioni, specie se a cifra tonda, di versamento di assegni o di presentazione di cambiali, di addebito per assegni tratti a favore di beneficiari ricorrenti, di cambio assegni propri in contanti, di versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi, di versamento di assegni bancari con richiesta di emissione di assegni circolari ovvero di versamento di assegni con prelevamento contestuale di parte della somma in contanti ovvero del corrispondente

importo al maturare della disponibilità.

10.13. Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti su rapporti intestati a strutture che appaiono come veicoli di interposizione ovvero a favore di altri rapporti, intestati al soggetto, presso terzi intermediari.

10.14. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere un’intensa operatività in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.

10.15. Ricorrenti richieste di prestiti o di investimenti di natura finanziaria, per importi significativi, a cui fa seguito l’estinzione anticipata degli stessi in un breve lasso temporale.

10.16. Operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal soggetto come investimenti finanziari, a favore di entità estere che appaiono svolgere attività finanziarie in assenza delle prescritte autorizzazioni o con sede in paesi privi di un regime di vigilanza adeguato ovvero in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, specie se il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto non risulta adeguato.

10.17. Nell’ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), operatività che, in difformità con il progetto, è caratterizzata da una improvvisa o inaspettata accelerazione del piano di riscatto o di rimborsi da parte del titolare del progetto, specie se per mezzo di pagamenti forfettari o attraverso cessazione anticipata.

10.18. Nell’ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), richiesta di condizioni privilegiate o di rendimenti fissi ovvero versamento, da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti, di fondi in eccesso rispetto a quelli necessari con contestuale richiesta del rimborso dell’eccedenza.

 

  1. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.

11.1. Pluralità di operazioni occasionali richieste o eseguite quando sarebbe più logico e conveniente procedere all’instaurazione di un rapporto continuativo.

11.2. Operatività priva di convenienza finanziaria che prescinde da qualsiasi valutazione connessa a rischi e oneri complessivi, specie qualora la finalità o il risultato sia quello di trasferire disponibilità economiche all’estero o a favore di terzi.

11.3. Operatività richiesta o eseguita in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi e alle relative condizioni economiche, specie se svantaggiose per il soggetto.

11.4. Acquisti o vendite di diritti o beni (ad es. immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, strumenti finanziari, partecipazioni, contratti, diritti di proprietà intellettuale, licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività) a un prezzo significativamente sproporzionato rispetto al valore o alle quotazioni di mercato o al prevedibile valore di stima, specie se il soggetto mostra di non avere considerato la qualità o le caratteristiche del bene.

11.5. Relazione contrattuale nella quale un soggetto è disposto ad accettare prezzi o commissioni significativamente diversi da quelli mediamente applicati per operatività con caratteristiche similari.

11.6. Relazione contrattuale che prevede conferimenti o altri apporti di disponibilità economiche in società o enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati rispetto a quelli di mercato.

11.7. Operatività, anche non fiscalmente rilevante, che determina una significativa perdita economica per il soggetto, a favore di un’unica controparte o di un limitato numero di controparti.

11.8. Ripetuti investimenti in beni immobili, in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi o in assenza di convenienza economica delle operazioni.

11.9. Ripetute richieste di operatività da parte di una società in liquidazione ovvero sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà economica o finanziaria, che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.

11.10. Ripetuto avvio e conclusione di relazioni professionali con il destinatario o con diversi destinatari senza lo svolgimento di alcuna operatività significativa ovvero per l’esecuzione di singole operazioni.11.11. Operatività di importo complessivo rilevante effettuata in contropartita con entità che

risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l’attività del soggetto.

11.12. Acquisto e successiva vendita di beni immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, in un ristretto arco temporale, per importi molto differenti tra loro, qualora si verifichi una rilevante perdita economica per il soggetto.

11.13. Richiesta del soggetto di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori, su conti omnibus o conti specificamente utilizzati per l’attività professionale, soprattutto se di importo complessivo rilevante o provenienti dall’estero o se le somme in questione sono poi trasferite a terzi.

11.14. Pagamento di canoni di leasing da parte del soggetto utilizzatore senza che il bene sia mai

stato consegnato.

11.15. Nelle operazioni di leasing, ricorso da parte di più soggetti a un medesimo fornitore, il quale esercita un’attività che non appare coerente con le caratteristiche del bene concesso in leasing ovvero risulta privo di un’adeguata struttura organizzativa.

11.16. Interruzione da parte del fornitore dei lavori per la realizzazione del bene oggetto del contratto di leasing senza che il soggetto dia inizio ad alcuna azione per l’inadempimento, specie laddove l’intermediario interrompa l’erogazione del finanziamento.

11.17. Operazioni di investimento, specie se di rilevante ammontare, in strumenti finanziari contestualmente posti a garanzia di operazioni di finanziamento a beneficio dello stesso investitore o di soggetti al medesimo collegati.

11.18. Operazioni di compravendita di beni assegnati in asta con successiva cessione a terzi a un prezzo pari o inferiore a quello di aggiudicazione, specie se non coerente con il valore di stima.

11.19. Operatività caratterizzata dalla presenza di perizie o stime che riportano valori del tutto incongruenti con l’effettivo valore del bene o che risultano contraddittorie rispetto ad altre eseguite su beni comparabili, non aggiornate o non riscontrate da incaricati di fiducia del destinatario.

11.20. Nell’ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), operatività caratterizzata dall’assenza di una chiara strategia e di una convenienza economica dell’investimento o del prestito, specie qualora sia richiesto il rimborso delle somme entro un breve lasso di tempo dall’investimento o dal prestito o a favore di un rapporto diverso da quello già utilizzato nella fase di realizzazione dell’investimento o del prestito o di un rapporto intestato a un soggetto diverso.

 

  1. Operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.

12.1. Rilascio di deleghe a operare su rapporti intestati a soggetti diversi da persone fisiche in favore di nominativi che non risultano detenere cariche o partecipazioni negli stessi ovvero che non siano collegati in ragione di rapporti lavorativi o professionali.

12.2. Richiesta di svolgere operatività da parte di uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risultano ricollegabili all’attività svolta dal soggetto.

12.3. Intervento inaspettato da parte di un terzo al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni del soggetto o comunque di coprirne l’esposizione, anche richiedendo di concludere accordi transattivi con il destinatario ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.

12.4. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti provenienti, a diverso titolo, da nominativi che non appaiono avere relazioni di alcun tipo con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza o sono comunque estranei al rapporto negoziale.

12.5. Rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi che non appaiono avere alcun collegamento con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza.

 

12.6. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza, armadi di sicurezza o caveau o di altri servizi di custodia di contante, beni o altri valori ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, effettuati per conto di un altro soggetto o con modalità tali da far supporre di operare per un terzo ovvero eseguiti da terzi delegati che operano per conto di soggetti apparentemente non collegati.

12.7. Sottoscrizione di contratti per l’utilizzo di cassette di sicurezza, armadi di sicurezza o caveau ovvero per servizi di custodia di contante, titoli o altri valori in cui sono rilasciate procure generali o per cui mutano con frequenza elevata i soggetti delegati a svolgere le relative attività.

12.8. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi a oggetto diritti su beni immobili.

12.9. Richiesta di stipula dell’atto di compravendita da parte di soggetto diverso dal sottoscrittore della proposta di acquisto, specie se proveniente da soggetto che agisce in qualità di trustee.

12.10. Compravendita di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore caratterizzate dalla richiesta di regolamento del pagamento del corrispettivo da parte o a favore di terzi.

12.11. Pagamenti ripetuti del corrispettivo di compravendite effettuati da trust o altre strutture che appaiono come veicoli di interposizione e risultano eseguiti da parte di soggetti terzi, specie se provenienti da rapporto acceso in un paese diverso da quello in cui ha sede l’entità acquirente.

12.12. Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come dormienti di importo complessivo rilevante da parte di soggetti terzi, che non appaiono avere alcun collegamento con l’originario titolare.

12.13. Richiesta di finanziamenti con erogazione delle somme a favore di soggetti diversi dal beneficiario ovvero pagamento delle rate di finanziamenti effettuato con fondi provenienti da terzi.

12.14. Nell’ambito della gestione collettiva del risparmio, utilizzo di disponibilità provenienti da soggetti diversi dai sottoscrittori dell’investimento.

12.15. Acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, specie se tra loro collegati.

  1. Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l’attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

13.1. Richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute, prevedendo il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati o diversi da quelli comunemente utilizzati in casi analoghi.

13.2. Pagamenti rateali, specie se di rilevante importo (ad es. nel caso di finanziamenti), effettuati mediante il versamento di contante alla scadenza o in periodo di tempo a essa molto ravvicinato.

13.3. Pagamenti effettuati in contante a titolo di compensi o anticipi di spese in favore di amministratori o di personale di imprese ovvero trasferimenti di disponibilità da o a favore di soci.

13.4. Variazione improvvisa delle istruzioni per l’esecuzione della transazione, specie se accompagnata dall’indicazione di pagare a favore di un soggetto terzo.

13.5. Richiesta di regolare compravendite di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, con eccessive dilazioni di pagamento o in contanti, specie se con banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500).

13.6. Acquisti frequenti di strumenti finanziari, per importi complessivi rilevanti, seguiti a breve distanza di tempo da operazioni di disinvestimento ovvero di trasferimento a terzi.

13.7. Utilizzo ripetuto, anche presso sportello automatico ATM o altri dispositivi, di banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500), di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote danneggiate o contraffatte.

13.8. Richiesta di consulenza o mediazione in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni di rilevante valore in contanti o con altri strumenti che appaiono inusuali o incoerenti.

13.9. Operazioni regolate in contanti di importo complessivo rilevante “extra-conto” o “per cassa” richieste da clienti occasionali o da soggetti con i quali erano stati interrotti i rapporti.

13.10. Prelevamento di contante di importo rilevante ed esecuzione da parte di altro soggetto di un versamento di importo pressoché analogo presso il medesimo destinatario che per modalità e tempi lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra i soggetti.

13.11. Ripetuti prelevamenti e versamenti di contante effettuati dal medesimo soggetto delegato a operare su conti diversi.

13.12. Frequenti versamenti di contante accompagnati da pressoché contemporanei prelievi eseguiti presso sportello automatico ATM o altri dispositivi.

13.13. Operazioni di cambio per importi complessivi rilevanti, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono effettuate senza transitare per il rapporto.

13.14. Acquisti di valuta estera che appaiono incoerenti rispetto all’attività svolta dal soggetto, specie se effettuati in località distanti rispetto al luogo ove questi risiede o opera, oppure presso diversi punti operativi dello stesso destinatario.

 

  1. Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all’ordine che, per modalità, frequenza e importi, risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero artificiosamente frazionata.

14.1. Acquisto, versamento o presentazione di titoli non dematerializzati di importo complessivo rilevante, con contestuale richiesta di consegna fisica o di liquidazione della somma o di deposito a garanzia di affidamenti ovvero di trasferimento all’estero o a favore di altri soggetti.

14.2. Dismissione di numerosi titoli detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della relativa provvista in un unico titolo non dematerializzato.

14.3. Presentazione ripetuta di polizze di pegno o altri titoli al portatore da parte di soggetti ricorrenti, diversi dagli originari contraenti.

14.4. Richieste di titoli privi della clausola di non trasferibilità ripetute e di importo complessivo elevato, specie qualora tali titoli risultano successivamente negoziati all’estero.

14.5. Richiesta di restituzione di titoli non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all’emissione di altri titoli da offrire in garanzia.

14.6. Ripetuti versamenti di assegni bancari o presentazioni di cambiali per importi complessivamente rilevanti, soprattutto se caratterizzati da importi a cifra tonda ovvero emessi o girati da nominativi ricorrenti.

14.7. Ripetuti versamenti di assegni o presentazioni di cambiali non pagati a prima presentazione, seguiti dal versamento o dalla presentazione di titoli di importo pressoché analogo, ovvero frequenti “richiami” di effetti presentati all’incasso ovvero frequenti “ritorni” di assegni resi ed effetti impagati, cui a volte fa seguito il pagamento “a mani notaio” o il protesto.

14.8. Ricorso frequente e per ammontare complessivo elevato a una pluralità di titoli al portatore o comunque non dematerializzati, anche se di importo unitario ridotto.

 

14.9. Frequenti accrediti o addebiti realizzati con una pluralità di assegni per importi singolarmente inferiori al limite previsto dalla legge per l’apposizione della clausola di non trasferibilità o a cifra tonda oppure emessi con la clausola “me medesimo”.

14.10. Versamento o presentazione di titoli, specie se di importo rilevante, che presentano una pluralità di girate poco leggibili, “segni” (ad es. simboli, sigle, cifre) indicativi di passaggi

del titolo tra più soggetti ovvero l’inserimento del beneficiario successivamente all’emissione da persona diversa dal traente/emittente, come da confronto con la firma di girata.

14.11. Operazioni di emissione di assegni a valere su rapporti intestati a procedure concorsuali e incasso dei medesimi da parte di persone fisiche titolari di incarichi nell’ambito delle predette procedure o da soggetti collegati.

14.12. Movimentazione del rapporto che presenta un elevato numero di assegni non utilizzati a vario titolo (annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l’incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti.

14.13. Versamento di assegni circolari o vaglia cambiari emessi in data molto precedente, specie se sia richiesta l’emissione di nuovi assegni circolari ovvero il prelevamento della somma, o di parte di essa, in contanti.

14.14. Frequenti pagamenti tardivi di assegni emessi senza provvista al fine di evitare l’iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, con quietanza di pagamento firmata e autenticata da parte di creditori ricorrenti.

14.15. Richiesta di pagamento di titoli non dematerializzati in assenza dei titoli originali, dichiarati smarriti o rubati, da parte di soggetto diverso dal trattario/beneficiario.

14.16. Richiesta di liquidazione di una polizza al portatore in mancanza di informazioni sull’originario contraente o all’ordine se il giratario non è collegato all’originario contraente.

  1. Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per l’entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (ad es. sequenza cronologica, ricorso al contante, ricorrenza della cifra tonda, assenza di spending), non risulta coerente con la finalità dello strumento o del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l’operatività del soggetto o della rete di soggetti individuati.

15.1. Richieste di emissione di strumenti di pagamento eccessive per ammontare o frequenza, specie se connesse con continue operazioni di estinzione dei medesimi strumenti di pagamento.

15.2. Movimentazione contraddistinta dall’accredito e dall’addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di “mero transito”, in assenza di operazioni di spending ovvero in presenza di limitate operazioni di spending, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito.

15.3. Versamenti in contanti per volumi complessivamente rilevanti e sistematico esaurimento della provvista, specie se effettuati presso il medesimo punto operativo o sportello automatico ATM o altri dispositivi geograficamente vicini.

15.4. Accrediti seguiti da immediati prelevamenti, anche frazionati, presso il medesimo punto operativo o sportello automatico ATM o altri dispositivi siti in paesi esteri ovvero da bonifici anche all’estero, specie se a favore di rapporti ricorrenti.

15.5. Accrediti effettuati in via esclusiva o preponderante con fondi provenienti da uno o più strumenti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati, in un periodo di tempo molto ravvicinato, da soggetti diversi e per importi complessivamente rilevanti.

15.6. Accrediti di elevato importo su strumenti o conti da parte di alcune categorie di soggetti (ad es. case da gioco), specie se seguiti da prelievi di contanti di ammontare elevato o comunque simile all’importo accreditato.

15.7. Addebiti effettuati in via esclusiva o preponderante per trasferire fondi a favore di uno o più ricorrenti strumenti di pagamento o conti online.

15.8. Pluralità di ricariche di uno strumento di pagamento o di più strumenti riconducibili a soggetti collegati effettuate da molti soggetti operanti in varie zone e seguite dall’immediato trasferimento dei fondi a favore di un unico soggetto o di soggetti collegati.

15.9. Ripetuti accrediti apparentemente riconducibili, sulla base delle causali, a operazioni commerciali effettuate tramite piattaforme di vendita di beni o servizi che normalmente prevedono la regolazione delle operazioni di pagamento attraverso le piattaforme stesse in luogo dell’accredito in favore del presunto venditore, specie se le somme sono immediatamente prelevate in contanti.

15.10. Movimentazione concentrata presso esercenti in giorni ovvero in orari di presumibile chiusura al pubblico.

15.11. Operazioni dello stesso segno effettuate in sequenza cronologica (spesso a distanza di pochi minuti) ovvero di segno contrario in un periodo di tempo molto ravvicinato (poche ore o addirittura pochi minuti) – specie se con una pluralità di strumenti di pagamento intestati a soggetti diversi – presso il medesimo punto operativo o sportello automatico ATM o altri dispositivi geograficamente vicini.

15.12. Operazioni incrociate tra più strumenti o conti, specie se sono assenti o molto ridotte le operazioni di spending, e se avvengono mediante accrediti provenienti da uno o più strumenti o rapporti ricorrenti.

15.13. Operazioni effettuate a notevole distanza geografica in un arco temporale molto ravvicinato e comunque non coerente con le tempistiche di spostamento tra i diversi luoghi.

15.14. Frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo esercente o di soggetto con questi convenzionato, soprattutto se per modalità e importi possa far supporre un’operatività di anticipo di contanti effettuata in favore di un proprio cliente.

15.15. Richieste di rimborso del valore non speso o di anticipo di contante frequenti o di elevato ammontare, specie se effettuate presso uno stesso esercente o un soggetto con lo stesso convenzionato.

15.16. Richiesta di trasferimento del saldo dello strumento di pagamento o del conto a un terzo che non sembra avere alcun collegamento con il soggetto.

15.17. Accredito di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successivo prelevamento, specie se in contanti.

15.18. Accrediti o addebiti effettuati tramite sistemi di cash-back in cui gli stessi soggetti, anche ripetutamente, si scambiano prodotti o servizi non coerenti con le rispettive operatività.

  1. Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell’incasso o dell’invio di rimesse (c.d. money transfer) che, per caratteristiche o importi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario o con l’operatività del soggetto.

16.1. Incassi o trasferimenti di fondi eseguiti con frequenza anomala ovvero per un importo complessivo rilevante in un circoscritto intervallo temporale o comunque nettamente sovradimensionato rispetto al profilo del soggetto.

16.2. Incassi o trasferimenti di fondi che, per la ricorrenza dei soggetti coinvolti, per gli importi ripetitivi o prossimi alle soglie di legge o ai limiti operativi fissati dal destinatario per monitorare l’operatività dei clienti ovvero per le date o per gli orari delle operazioni, lasciano presupporre il ricorso a tecniche di frazionamento di un unico trasferimento di importo complessivo rilevante o intenti elusivi delle predette soglie o dei predetti limiti.

16.3. Trasferimenti di fondi eseguiti da un soggetto in favore di numerosi beneficiari (c.d. one-to-many), specie nel caso in cui essi siano ubicati in diverse località nazionali, in paesi

diversi o in un paese diverso da quello di provenienza del soggetto stesso.

16.4. Trasferimenti di fondi eseguiti da diversi soggetti in favore di un medesimo beneficiario (c.d. many-to-one), specie nel caso in cui detti soggetti provengano da paesi diversi da quello di destinazione dei trasferimenti o da quello di provenienza del beneficiario o se

quest’ultimo risulta ricevere presso località differenti.

16.5. Trasferimenti di fondi ripetuti eseguiti da più soggetti in favore di beneficiari diversi (c.d. many-to-many), che per le modalità operative utilizzate (ad es. ricorrenza di mittenti, destinatari e punti di esecuzione delle transazioni, data e ora delle operazioni) lasciano presupporre che i flussi siano ricollegabili a un medesimo gruppo.

16.6. Trasferimenti di fondi eseguiti dallo stesso soggetto o da soggetti collegati presso punti operativi diversi, specie se distanti dalla loro residenza o domicilio o comunque in un arco temporale ristretto.

16.7. Trasferimenti di fondi eseguiti tra ordinante e beneficiario che ricorrono a punti operativi collocati a breve distanza.

16.8. Trasferimenti di fondi in cui l’ordinante e il beneficiario coincidono o sembrano agire secondo uno schema di triangolazione di un unico flusso, in cui rivestono il ruolo di receiver e sender (c.d. flipping).

16.9. Trasferimenti di fondi che per il profilo degli ordinanti e dei beneficiari (ad es. paese di origine, situazione economica, età, luogo di residenza) nonché per le caratteristiche delle operazioni (ad es. importo, localizzazione) sembrano funzionali a un utilizzo fraudolento dello strumento.

16.10. Operatività del collaboratore esterno connotata da rimesse d’importo unitario immediatamente inferiore alle soglie di legge o ai limiti operativi fissati dal destinatario per monitorare l’operatività dei clienti da parte di soggetti che si presentano nel medesimo ordine sequenziale ovvero in ordine invertito, soprattutto se in un periodo di tempo circoscritto e con operazioni a favore di beneficiari o provenienti da mittenti ricorrenti.

16.11. Operatività del collaboratore esterno connotata da un numero elevato di incassi o trasferimenti di fondi effettuati in nome proprio, di collaboratori o comunque di soggetti contigui (ad es. familiari o conviventi), tale da far ritenere possibili intestazioni fittizie di operazioni.

16.12. Operatività del collaboratore esterno connotata da evidenti e ripetute anomalie nell’identificazione della clientela o nella raccolta e conservazione delle informazioni inerenti alle operazioni (ad es. anomalie documentali, operazioni registrate in orari di presumibile chiusura o secondo sequenze che lasciano presupporre l’assenza del cliente).

16.13. Operatività del collaboratore esterno connotata da volumi di rimesse intermediate del tutto sproporzionati rispetto alle caratteristiche del collaboratore (ad es. ubicazione e ampiezza dei locali, orari di apertura al pubblico) e dell’area servita (ad es. potenziale clientela, numero di agenzie nella medesima area).

  1. Operatività in strumenti finanziari che per il prezzo, la quantità o il controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all’entità delle commissioni, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogica ovvero si caratterizza per l’intestazione a favore o per l’intervento di terzi.

17.1. Operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari speculari e ripetute ed effettuate con la stessa controparte, tali da prefigurare un’operazione concertata al fine di trasferire disponibilità ovvero generare minusvalenze o plusvalenze per una delle parti coinvolte, soprattutto se regolate a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato ovvero se aperte e chiuse in un breve arco di tempo o se aventi a oggetto strumenti con un basso grado di liquidità.

17.2. Reiterata conclusione di contratti con la stessa controparte in mercati regolamentati a negoziazione continua, specie se tale operatività si protrae per un arco temporale significativo con costanti risultati positivi a favore di una soltanto delle parti coinvolte.

17.3. Reiterate operazioni poco trasparenti o complesse di investimento in strumenti finanziari, specie se emessi all’estero, a cui conseguono sistematiche perdite in assenza di iniziative del soggetto volte a contenerle.

17.4. Speculari operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, specie se su strumenti finanziari con un basso grado di liquidità, poste in essere dallo stesso soggetto operante con due diversi destinatari o da soggetti collegati.

17.5. Operazioni di acquisto o di vendita di strumenti finanziari, specie se per volumi significativi, effettuate da esponenti di organi sociali o da dirigenti di vertice della società emittente ovvero da soggetti a questi ultimi a diverso titolo collegati.

17.6. Negoziazione ripetuta e per importi complessivi rilevanti di strumenti finanziari con un basso grado di liquidità, soprattutto se conclusa con controparti situate in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

17.7. Reciproche operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari a breve distanza dalla corresponsione dei dividendi, specie se realizzate con controparte avente sede all’estero.

17.8. Numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti differenti regolate su un unico rapporto, specie se intestato a una società fiduciaria.

17.9. Disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari, specie se privi di legami (personali, finanziari, commerciali) con il soggetto.

17.10. Sottoscrizione di quote a nome di un medesimo soggetto con regolamento della transazione in favore della stessa società di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi.

17.11. Sottoscrizione di strumenti finanziari al portatore o non dematerializzati o non muniti di codice ISIN, emessi da enti caratterizzati da una struttura partecipativa e da una operatività poco trasparente, soprattutto se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità previlegiata.

17.12. Operazioni in titoli per importi complessivi rilevanti che il soggetto chiede di regolare utilizzando il conto omnibus del destinatario, specie se hanno a oggetto strumenti finanziari con un basso grado di liquidità.

 

  1. Operatività posta in essere nei mercati over the counter che presenta profili di anomalia in relazione al prezzo, alla quantità, al controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all’entità delle commissioni, ove non sia riconducibile a specifiche attività di trading speculativo (ad es. arbitraggio).

18.1. Transazioni relative a strumenti finanziari che presentano margini eccezionalmente elevati tra prezzo di acquisto e di vendita, eseguite con controparti ricorrenti nella stessa giornata o comunque in date molto ravvicinate.

18.2. Molteplici operazioni di acquisto e vendita su uno o più titoli, in cui le transazioni, che singolarmente considerate si chiudono in perdita, sono sistematicamente compensate da altre in forte guadagno, con un risultato netto complessivo a fine giornata sempre positivo, spesso a cifra tonda.

18.3. Operazioni ripetute e concentrate nei confronti di una medesima controparte o di controparti ricorrenti anche per differenziali di prezzo contenuti, ma su volumi di strumenti finanziari scambiati complessivamente significativi.

18.4. Regolamento delle compravendite di titoli oggetto di quotazione in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione a prezzi notevolmente differenti da quelli determinati su detti mercati o sistemi nelle stesse date di negoziazione.

18.5. Interposizione di società estere di intermediazione mobiliare in fase di collocamento di strumenti finanziari tra intermediario acquirente e intermediario capofila che dirige e coordina il consorzio di collocamento.

18.6. Ripetute richieste a un intermediario di interporsi in una compravendita tra un intermediario e la sua controparte quando queste hanno autonomamente raggiunto un accordo.

18.7. Trasferimento sistematico – con carattere periodico e unidirezionale – di disponibilità di importo complessivo rilevante derivanti da attività di intermediazione mobiliare a favore di rapporti presso intermediari esteri, specie se ubicati nel paese d’origine della società estera di intermediazione mobiliare o in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

  1. Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l’intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica.

19.1. Operatività di rilevante ammontare non adeguata all’età, alla professione, al reddito, al profilo o alle condizioni di salute del soggetto.

19.2. Designazione di uno o più beneficiari ovvero cambi di contraenza in favore di soggetti con i quali non intercorrono rapporti di parentela o legami affettivi evidenti, specie se per polizze di importo complessivamente rilevante.

19.3. Cambi di contraenza in cui il corrispettivo della cessione o il valore della controprestazione dovuta dal cessionario al cedente sono discosti dall’ultimo valore di riscatto del contratto.

19.4. Stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi di importo complessivamente rilevante, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi.

19.5. Stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona, in un arco temporale ristretto, presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.

19.6. Stipula di polizze con premio di importo rilevante e finalità previdenziale da parte di soggetto in difficoltà economica o finanziaria.

19.7. Stipula di polizze di tipo “unit linked” o “index linked” che danno luogo all’investimento, in tutto o in parte, in strumenti finanziari in precedenza di proprietà del soggetto o nei quali il soggetto non può investire in via diretta in quanto non in possesso dei prescritti requisiti patrimoniali o professionali, specie se i fondi impiegati per la sottoscrizione sono detenuti presso operatori con sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero la gestione patrimoniale dei fondi interni dedicati alla polizza viene affidata a tali operatori dalla Compagnia su mandato vincolante del contraente.

19.8. Polizze in cui i medesimi soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non basate su rapporti di parentela o su legami affettivi evidenti (ad es. il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un’altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza).

19.9. Richiesta di prestito su una o più polizze, specie se a premio unico di importo rilevante in data prossima a quella di stipula, che comporti l’accettazione di condizioni del prestito non convenienti ovvero l’erogazione del prestito stesso a favore di un soggetto terzo.

19.10. Pagamento del premio effettuato da un soggetto terzo privo di legami affettivi o professionali con il contraente.

19.11. Cambi del contraente o del beneficiario poco dopo la stipula della polizza ovvero poco prima del pagamento della prestazione.

19.12. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa stipulata da società o da altri enti dotati di personalità giuridica in favore del titolare effettivo o degli esponenti della società o dell’ente.

19.13. Cambio del beneficiario di una polizza assicurativa in cui il contraente è una persona in età avanzata (ad es. maggiore di 75 anni), specie se, a seguito della variazione, interviene la richiesta di liquidazione (recesso o riscatto).

19.14. Richiesta di liquidazione di polizza derivante da recesso o da riscatto nei mesi immediatamente successivi alla sottoscrizione o a versamenti aggiuntivi, a favore di un terzo o, se a condizioni sfavorevoli, a favore dello stesso contraente.

19.15. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario.

19.16. Costituzione di pegno su polizze vita a garanzia di un prestito erogato a un soggetto diverso dal contraente, specie se per importi rilevanti.

19.17. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione, in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

19.18. Esercizio del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.

  1. Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l’intestazione a favore o per l’intervento di terzi.

20.1. Emissione di fatture non coerenti con l’attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulta del tutto carente, incoerente o inattendibile.

20.2. Operatività contraddistinta dall’emissione o ricezione di fatture aventi un’unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all’estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie.

20.3. Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

20.4. Pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l’intervento ripetuto di terzi estranei all’operatività.

20.5. Assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo.

20.6. Operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso.

20.7. Cessioni di beni aziendali, aziende o rami d’azienda, anche nell’ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio.

20.8. Improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti.

20.9. Trasferimento della sede legale all’estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l’organizzazione funzionale allo svolgimento dell’attività economica.

20.10. Costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

20.11. Operatività di società aventi elevati volumi d’affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).

20.12. Richiesta di operatività non coerente con l’attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto.

20.13. Richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell’ente.

20.14. Operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall’avvio dell’attività cui subentrano altre società, già costituite ma in precedenza non operative, specie se non risultano depositati i bilanci delle società poste in liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in perdita o senza evidenziare costi connessi a immobilizzazioni o beni strumentali.

20.15. Operatività di imprese o enti caratterizzata dall’assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall’addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi o le retribuzioni del personale.

  1. Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l’intestazione a favore o per l’intervento di terzi.

21.1. Presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difformi rispetto all’operatività del soggetto.

21.2. Operazioni contabili ovvero registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti.

21.3. Sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore, relative all’erogazione di servizi o all’acquisito di beni, anche immateriali, che non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro.

 

21.4. Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da

quelli adottati in esercizi precedenti ovvero usualmente applicati e che determinano notevoli variazioni nei valori.

21.5. Operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto.

21.6. Alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per il soggetto.

21.7. Registrazione nei libri contabili obbligatori di numerose fatture d’importo tondo e con causale eccessivamente generica ovvero apparentemente estranea all’attività svolta dal soggetto.

  1. Movimentazione dei conti di gioco che, per l’intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

22.1. Versamenti sui conti di gioco di somme, specie se di importo rilevante, non utilizzate ovvero utilizzate in minima misura per l’attività di gioco, seguite dal prelievo o dal trasferimento delle somme ovvero dalla chiusura del conto.

22.2. Apertura e chiusura con frequenza elevata di conti di gioco da parte dello stesso soggetto, specie se non utilizzati ovvero utilizzati in minima misura per l’attività di gioco.

22.3. Richiesta di prelievo delle somme di importo rilevante giacenti sul conto di gioco nel lasso di tempo che precede la trasmissione dei documenti necessari per l’apertura del rapporto.

22.4. Mancato utilizzo di disponibilità rilevanti presenti sul conto di gioco per un periodo di tempo molto prolungato, specie se riconducibili a nominativi che presentano anomalie di tipo soggettivo quali quelle richiamate nell’indicatore n. 5.

22.5. Improvviso e vorticoso aumento dell’attività di gioco a valere su un conto per lungo tempo inattivo o scarsamente movimentato.

22.6. Richieste, specie se ripetute o per somme di importo complessivo rilevante, di movimentazione del conto di gioco da parte di uno o più soggetti che utilizzano molteplici dispositivi o indirizzi IP, specie se ubicati in località geografiche distanti tra loro o da quella nella quale dimora o opera il titolare o utilizzando indirizzi IP diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al medesimo titolare.

22.7. Operatività caratterizzata da una frequenza di vincite sproporzionata rispetto al volume o alla tipologia di gioco effettuato.

22.8. Versamenti o prelevamenti sui conti di gioco effettuati con un numero molto elevato di strumenti di pagamento o conti online ovvero attraverso circuiti di trasferimento dei fondi che ostacolano, o comunque non agevolano, la tracciabilità delle movimentazioni.

22.9. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti di strumenti di pagamento o conti online riferibili al medesimo soggetto per realizzare accrediti o addebiti su conti di gioco intestati a soggetti diversi.

22.10. Pluralità di conti di gioco intestati a soggetti diversi ma riconducibili a un medesimo giocatore o a soggetti collegati (ad es. sulla base di dati anagrafici, indirizzo e-mail o numero di telefono, identificativo del rapporto bancario o finanziario di riferimento) e utilizzati per effettuare attività di gioco in una logica unitaria.

22.11. Attività di gioco posta in essere da più soggetti che, seppur non collegati tra loro sulla base di elementi soggettivi, risulta riconducibile, per tipologia ovvero per modalità di esecuzione delle operazioni, a un medesimo soggetto.

22.12. Ripetute perdite al gioco di importo complessivamente rilevante, in favore di un medesimo soggetto o di un gruppo di soggetti tra loro connessi, specie se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

22.13. Nei giochi di abilità a più giocatori, ripetuta effettuazione da parte di un soggetto di operazioni di rilancio seguite dall’abbandono della partita.

22.14. Attività di gioco concertata tra due o più giocatori che effettuano una serie di rilanci al fine di estromettere dal gioco altri giocatori o far loro impiegare ulteriori somme, per importi complessivamente rilevanti.

22.15. Attività di gioco caratterizzata da operazioni di elevato ammontare effettuate da uno o più soggetti su un evento sportivo di scarsa rilevanza.

22.16. Attività di gioco e vincite speculari e ripetute, per importi rilevanti e in un breve arco di tempo, poste in essere da soggetti collegati o effettuate da esponenti o dirigenti apicali del destinatario o da soggetti a quest’ultimo a diverso titolo collegati o comunque tali da prefigurare un’operatività concertata volta a trasferire disponibilità o generare minusvalenze o plusvalenze in capo a una delle parti coinvolte.

  1. Operatività di gioco fisico che, per l’intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

23.1. Operazioni di importo rilevante, specie se frazionate nel tempo, effettuate in contanti, soprattutto mediante il ricorso a banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500), ovvero mediante circuiti di trasferimento dei fondi che impediscono la tracciabilità delle movimentazioni.

23.2. Acquisto di titoli che abilitano all’attività di gioco (ad es. gettoni o fiches) per importi complessivi rilevanti seguito dal mancato utilizzo ovvero dall’utilizzo in minima misura degli stessi per l’attività di gioco e successiva, specie se ravvicinata, richiesta di cambio o di trasferimento a persona diversa dall’originario acquirente.

23.3. Richieste cospicue di acquisto o di cambio di titoli che abilitano all’attività di gioco (ad es. gettoni o fiches) con ricorso al contante in banconote di piccolo taglio o ad assegni o ad altri mezzi di pagamento di importo frazionato.

23.4. Ingresso al casinò da parte di soggetto già in possesso di titoli che abilitano all’attività di gioco (ad es. gettoni o fiches).

23.5. Richiesta di riscossione della vincita da parte di un soggetto diverso da quello identificato all’atto dell’acquisto del titolo che abilita all’attività di gioco.

23.6. Richiesta di pagamento o di accredito della vincita a favore di altri soggetti non collegati al richiedente da rapporti personali, professionali o societari ovvero in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

23.7. Richiesta di emissione di un titolo di vincita nel quale confluiscono, oltre a quelle vinte, altre somme versate dal soggetto specie se in contanti.

23.8. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri soggetti al fine di compensare le rispettive perdite ovvero di trasferire somme tra loro o a favore di controparti ricorrenti.

23.9. Riscossione di vincita al gioco dopo un lasso di tempo eccessivamente elevato rispetto al conseguimento della vincita stessa.

23.10. Giocate ripetute, presso un medesimo punto di vendita o più punti vicini, che riguardano uno stesso evento e puntano su uno stesso esito.

23.11. Richiesta di effettuare scommesse sportive, anche tramite soggetti collegati, da parte di atleti o tesserati coinvolti negli eventi sportivi su cui convergono le GIOCO .

23.12. Attività di gioco caratterizzata da vincite di importo rilevante conseguite a intervalli regolari ovvero in orari prossimi all’inizio o alla fine dell’orario di apertura ovvero in fasce orarie di normale chiusura del punto di vendita.

23.13. Nel caso di gioco tramite videolottery (VLT), inserimento di banconote nell’apparecchio, specie se di importo rilevante, accompagnato da assenza di puntate o presenza di puntate minime, rinuncia al gioco e richiesta di incasso mediante il ticket rilasciato dalla VLT stessa.

23.14. Richiesta di effettuare ripetute scommesse sul medesimo evento sportivo con plurime giocate frazionate, specie se per importi di poco al di sotto delle soglie previste dalla legge per l’identificazione del soggetto, ma complessivamente di importo elevato.

23.15. Richiesta di effettuare scommesse distinte su un medesimo evento indicando, perciascuna delle GIOCO , molteplici risultati fra quelli pronosticabili, anche a fronte di costi delle giocate superiori rispetto all’ammontare delle vincite (ad es. soggetti che puntano contestualmente su rosso, nero e zero nel gioco della roulette; soggetti che puntano, nelle GIOCO sportive a quota fissa, contestualmente su tutti gli esiti possibili delle stesse).

23.16. Molteplicità di scommesse su un medesimo evento con esito singolare o anomalo (ad es. scommesse su cavalli sistematicamente ritirati dalla corsa) effettuate contemporaneamente da soggetti diversi.

23.17. Riscossione in un breve lasso temporale di un numero elevato di titoli vincenti da parte di un soggetto o di più soggetti collegati, specie se in numero e in valore prevalenti rispetto alle vincite effettuate da altri soggetti presso il medesimo punto di vendita (distributore o esercente).

23.18. Improvviso e significativo incremento dell’attività di gioco presso un medesimo punto di vendita (distributore o esercente) o presso punti situati in località limitrofe.

23.19. Operatività di gioco per importi complessivamente rilevanti posta in essere dal titolare del punto di vendita (distributore o esercente) o da soggetti allo stesso collegati da rapporti personali, professionali o societari.

23.20. Concentrazione presso il punto di vendita (distributore o esercente) delle giocate o delle vincite su un numero ristretto di soggetti, in particolare se coincidenti col titolare del punto di vendita o con nominativi a questo collegati da rapporti personali, professionali o societari.

23.21. Elevato ammontare di titoli vincenti riscossi presso un punto di vendita (distributore o esercente), soprattutto se in contanti e per importi complessivamente rilevanti, in assenza di un corrispondente volume dell’attività di gioco effettuata presso quel punto di vendita.

23.22. Attività di gioco caratterizzata da frequenti annullamenti di giocate registrati presso il medesimo punto di vendita (distributore o esercente).

  1. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori per importi complessivamente rilevanti (noti o desumibili alla luce di circostanze quali il numero o la tipologia di plichi trasportati o le dichiarazioni rese dal cliente) relative a soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio (ad es. compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse, casinò, money transfer, gestori di dispositivi che consentono l’acquisto/vendita di valute virtuali), con modalità inusuali ovvero incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l’operatività.

24.1. Richiesta di trasporto con ritiro o consegna di contanti, titoli o altri valori presso indirizzi non collegati con il soggetto o presso terzi non legati a quest’ultimo da rapporti personali, professionali o societari, specie se per importi rilevanti.

24.2. Richieste ripetute di trasporto di contante, titoli o altri valori, con ritiro o consegna presso terzi ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del soggetto, specie se in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

24.3. Richiesta di trasporto di contanti, titoli o altri valori per importi rilevanti, con ritiro presso sala conta non collegata all’operatore che esercita l’attività di trasporto.

24.4. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori, con istruzioni per la consegna o il ritiro a cura di una terza parte per conto del mittente o del beneficiario.

24.5. Richiesta di trasporto di valori per il regolamento del pagamento di forniture di beni e servizi, qualora tale modalità di corresponsione del prezzo non corrisponda agli usi del commercio o possa essere finalizzata a eludere sanzioni finanziarie internazionali.

24.6. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori contenuti in plichi sigillati il cui numero, peso, dimensioni non appaiono coerenti con il luogo di consegna o di ritiro dei beni o con l’attività e il profilo del soggetto.

24.7. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori in entrata/uscita dal territorio nazionale, ripetute o da/verso paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, per cui non risulta essere stata presentata la dichiarazione di trasferimento di contante al seguito ovvero quando in quest’ultima risultano dati incoerenti rispetto alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica o comunque disponibili circa l’operazione di trasporto o il profilo del soggetto.

24.8. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori da o verso specifici punti operativi ovvero soggetti privati non titolari delle necessarie licenze o autorizzazioni (ad es. compro oro, agenti in attività finanziaria o cambiavalute, gestori di c.d. ATM che consentono l’acquisto o la vendita di valute virtuali non iscritti nei registri dell’OAM).

24.9. Richiesta di effettuare operazioni di custodia di contante, titoli o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalità non usuali rispetto alla normale attività del soggetto.

  1. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione da o verso specifici punti serviti ovvero soggetti privati che, in termini di frequenza, importi, taglio e valuta, non sono compatibili con la consueta operatività ovvero sono incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l’operatività o con l’attività del singolo punto operativo.

25.1. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione per importi rilevanti presso indirizzi non collegati con il soggetto o presso terzi non legati a quest’ultimo da rapporti personali, professionali o societari.

25.2. Richieste ripetute di operazioni di ritiro o sovvenzione presso terzi ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del soggetto, specie se in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

25.3. Rinvenimento nella fase di contazione – a seguito di operazioni di ritiro ovvero richieste di sovvenzione – di un quantitativo di banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500) anomalo rispetto alla consueta operatività del soggetto.

25.4. Rinvenimento nella fase di contazione – a seguito di operazioni di ritiro, specie se eseguite in date ravvicinate – di un considerevole numero di biglietti, di qualunque taglio, sospetti di falsità o danneggiati (mutilati, macchiati da inchiostro antirapina, scoloriti o decolorati).

  1. Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l’origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.

26.1. Operatività in crypto-assets per un controvalore complessivamente rilevante da parte del medesimo soggetto in un ristretto arco temporale, in contanti o utilizzando molteplici dispositivi (ad es. sportelli automatici) o indirizzi IP, specie se apparentemente ubicati in località geografiche distanti tra loro o da quella nella quale dimora o opera il soggetto, ovvero utilizzando indirizzi IP diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al soggetto.

26.2. Conversione di crypto-assets in valuta legale per un controvalore complessivamente rilevante qualora le valute virtuali siano state depositate di recente, anche attraverso più operazioni frazionate.

26.3. Molteplicità di conti o strumenti di pagamento utilizzati dal medesimo soggetto per la realizzazione di operazioni di conversione da/in crypto-assets, specie se in un arco temporale limitato e con controvalori complessivamente rilevanti.

26.4. Ricorrenza di transazioni in valuta legale o in crypto-assets, per un controvalore complessivamente rilevante, preceduta ovvero seguita da un lungo intervallo di tempo caratterizzato da assenza di operatività.

26.5. Esecuzione di molteplici operazioni in crypto-assets, per un controvalore complessivamente rilevante, a favore di rapporto di nuova apertura o precedentemente inattivo.

26.6. Trasferimento di crypto-assets, specie se ottenuti dalla recente conversione di altri crypto- assets, per un controvalore complessivamente rilevante, verso più beneficiari che non sembrano avere alcun collegamento con il soggetto e in un arco temporale limitato.

26.7. Ricorrenza di molteplici operazioni di conversione di crypto-assets in uno o più crypto- assets e contestuale trasferimento degli stessi, anche mediante operazioni di importo unitario contenuto, fino ad azzeramento del relativo saldo, specie se la provvista per l’acquisto dei crypto-assets si è formata mediante trasferimenti di valuta legale provenienti da rapporti diversi.

26.8. Richieste di trasferimento di crypto-assets da parte di soggetti diversi, apparentemente tra loro non collegati, verso un medesimo address controparte ovvero accredito di rilevanti quantità di crypto-assets provenienti da molteplici ordinanti che non sembrano avere alcun collegamento con il soggetto, specie se in un arco temporale limitato.

26.9. Utilizzo del rapporto incardinato presso il prestatore di servizi in valute virtuali come mero rapporto di transito per trasferimenti di crypto-assets da e verso altri soggetti, per un controvalore complessivamente rilevante.

26.10. Ripetute richieste di operazioni in crypto-assets con controparti ricorrenti, che generano perdite o utili significativi sempre a carico dei medesimi soggetti.

26.11. Richiesta di conversione di crypto-assets in valuta legale a condizioni economiche particolarmente svantaggiose, anche con riguardo al pagamento di commissioni più elevate rispetto a quelle praticate nel settore.

26.12. Ripetuta compravendita in contanti di crypto-assets mediante operazioni che, per caratteristiche (ad es. importo, data di esecuzione, address di accredito/addebito dei crypto-assets) sembrano artificiosamente frazionate al fine di aggirare la soglia normativa prevista in materia di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi ovvero ulteriori

26.13. Nel caso di Initial Coin Offering connessa a crypto-assets, ricorrenza di operatività incoerente con le finalità dichiarate per la presenza di utilizzi a scopo personale o comunque manifestamente difformi da quelli prospettati nel white paper.

 

  1. Operatività in crypto-assets, specie se di importo rilevante, in contropartita di address per i

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all’effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.

27.1. Ripetute richieste di conversione di valuta legale o virtuale in crypto-assets di diversa tipologia che, per le loro caratteristiche, consentono al soggetto che ne acquista la disponibilità di mantenere l’anonimato (Anonymity-Enhanched Cryptocurrency – AEC o privacy coin).

27.2. Ripetute operazioni in crypto-assets che risultano collegate a meccanismi di scambio peer-to-peer, per quantità corrispondenti a valuta legale di importo complessivamente rilevante.

27.3. Utilizzo di servizi di proxy ovvero di anonimizzazione (ad es. TOR) idonei a ostacolare l’individuazione dell’origine della connessione.

27.4. Operatività in crypto-assets proveniente da o diretta verso soggetti/address o regolata mediante strumenti o a valere su rapporti che, attraverso l’analisi della blockchain ovvero sulla base di altre informazioni comunque a disposizione, risultano collegati, direttamente o indirettamente, al deep web o comunque a contesti a rischio (ad es. mixing, tumbling, operatori di gioco non autorizzati).

 

  1. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

28.1. Acquisto o amministrazione di partecipazioni societarie il cui valore deriva da stime poco plausibili o irrealistiche ovvero riconducibili a imprese che, sulla base di visure camerali aggiornate, risultano non più attive o sottoposte a procedure concorsuali o che versano in difficoltà economica o finanziaria.

28.2. Mandati fiduciari aventi a oggetto ripetuti acquisti o cessioni di partecipazioni in società di recente costituzione, specie se estere e se tra i soci di maggioranza e gli esponenti risultano nominativi che presentano anomalie di tipo soggettivo quali quelle richiamate nell’indicatore n. 5.

28.3. Pluralità di mandati fiduciari riferibili allo stesso soggetto o a soggetti collegati e aventi a oggetto partecipazioni in una medesima impresa.

28.4. Utilizzo del mandato fiduciario per effettuare operazioni non coerenti con l’attività della società fiduciariamente partecipata né con l’amministrazione fiduciaria delle quote, specie se per realizzare il trasferimento di disponibilità a terzi o in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

28.5. Finanziamenti di soci in favore di società fiduciariamente partecipate e contestuale trasferimento delle partecipazioni in favore di mandati intestati a soggetti senza apparenti collegamenti, specie se il trasferimento avviene per un corrispettivo non coerente con la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria risultante dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione.

28.6. Finanziamenti di soci in favore di società fiduciariamente partecipate di importo consistente, incongruenti con il profilo del fiduciante o con lo sviluppo operativo e con le dimensioni della società finanziata, come desumibili dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione.

28.7. Rimborsi anticipati di finanziamenti erogati alla società partecipata fiduciariamente, in presenza di difficoltà economica o finanziaria della società partecipata, desumibile dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione.

28.8. Ripetuta costituzione di garanzie aventi a oggetto la medesima partecipazione fiduciariamente intestata, laddove ogni nuova garanzia sia legata a finanziamenti concessi in favore di soggetti diversi e preceduta dalla rinuncia alla precedente garanzia concessa.

28.9. Cessioni di partecipazioni societarie e ingresso di nuovi soci di maggioranza a seguito della ricezione di fondi pubblici risultanti dal bilancio della società partecipata.

28.10. Ripetuto conferimento di delega a un terzo privo di legami familiari o professionali con il fiduciante per la partecipazione alle assemblee dei soci, specie se con assunzione di impegni aventi contenuto finanziario a carico della fiduciaria.

28.11. Ripetuta modifica delle istruzioni impartite dal fiduciante per il pagamento del corrispettivo inerente al trasferimento di partecipazioni societarie, a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi e alle relative condizioni economiche, specie se svantaggiose per il fiduciante stesso (da pagamento franco valuta, a pagamento anticipato, a pagamento differito).

28.12. Ripetuta reintestazione di partecipazioni societarie richiesta dal fiduciante dopo breve lasso di tempo dalla relativa intestazione.

  1. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

29.1. Richiesta di effettuare frequenti negoziazioni su conto fiduciario avente a oggetto la custodia di titoli, specie se le transazioni avvengono con modalità over the counter e se il fiduciante non risulta in possesso di una particolare esperienza di investimenti finanziari.

29.2. Richiesta di chiusura di un rapporto fiduciariamente intestato e di trasferimento dei beni amministrati a favore di terzi o in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

29.3. Richiesta di chiusura e di contestuale apertura di un altro rapporto con i medesimi beni diversamente intestato.

29.4. Nell’ambito di un mandato avente a oggetto un rapporto intestato a più soggetti, richiesta di cessione delle disponibilità da parte di alcuni in favore degli altri intestatari, senza corrispettivo oppure per un corrispettivo notevolmente superiore o inferiore rispetto al valore delle disponibilità.

29.5. Rilascio di dichiarazioni discordanti sul valore degli strumenti finanziari conferiti all’atto di apertura del mandato e successivamente nel corso del rapporto, specie se si tratta di titoli non negoziati su mercati regolamentati.

29.6. Operazioni finanziarie disposte autonomamente dal fiduciante per conto della fiduciaria senza preventivo assenso scritto della fiduciaria stessa (operazioni “franco valuta”) e non supportate da idonea documentazione bancaria con indicazione del destinatario (ad es. la società partecipata) e della causale (ad es. aumento di capitale).

29.7. Operazioni di investimento in beni immateriali (ad es. marchi, brevetti o disegni e modelli) o attività finanziarie complesse (ad es. polizze assicurative a elevato contenuto finanziario) formalmente intestate a società fiduciarie estere o ad altri enti interposti (ad es. società di cartolarizzazione estere, trust, fondazioni) ma di cui è nota la riconducibilità a soggetti residenti in Italia.

29.8. Richieste di rimborso frequenti e inusuali rispetto alla natura del bene amministrato.

29.9. Ripetute operazioni di disinvestimento di attività finanziarie complesse (ad es. riscatti anche parziali di polizze a elevato contenuto finanziario) seguite, dopo breve tempo, dalla revoca del mandato fiduciario e dal trasferimento del saldo a favore di soggetto diverso dal fiduciante.

29.10. Riscatto di polizza conferita in mandato fiduciario, se il controvalore transita su un conto intestato – anche fiduciariamente – a un soggetto diverso dal fiduciante.

29.11. Prestazione del servizio di escrow account in relazione a cessioni di crediti tributari che appaiono inesistenti alla luce delle informazioni desumibili dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione.

  1. Operatività inerente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale che, in relazione all’oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero illogica o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento.

30.1. Istituzione di un trust con ravvicinata e ampia modifica delle norme costitutive o regolamentari, eventualmente mediante adozione di un atto con diversa forma giuridica (ad es. scrittura privata non autenticata).

30.2. Istituzione di un trust da parte di soggetti in difficoltà economica o finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari, che in relazione alle sue caratteristiche o al patrimonio conferito sembra ostacolare le pretese creditorie o tributarie ovvero procrastinare l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di un’impresa già in stato di

conclamata insolvenza (c.d. trust anti-concorsuale).

30.3. Istituzione di un trust da parte di una società a favore di specifiche persone fisiche, con conferimento di beni di elevato valore e in assenza di rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari.

30.4. Istituzione di un trust che consente in modo illogico e inusuale al disponente di designare sé stesso quale beneficiario, di modificare nel corso della vita del trust le classi di beneficiari, di attribuire i redditi o i beni a soggetti da lui individuati o di far cessare in qualsiasi momento il trust.

30.5. Atto istitutivo del trust che consente al disponente di rivestire più ruoli (ad es. il disponente compare fra i beneficiari di capitale o è indicato quale unico beneficiario; il

disponente coincide con il trustee – c.d. trust auto-dichiarato – o assume la qualità di “co- trustee” o di guardiano) o in cui, fatta eccezione per i trust familiari il disponente risulta collegato con o avere gli stessi interessi economici degli altri soggetti coinvolti nel medesimo trust in modo da generare profili di opacità sul titolare effettivo e forme di interposizione fittizia.

30.6. Atto istitutivo del trust che attribuisce la qualità di “co-trustee” a una “trust company” controllata dal disponente o che prevede il conferimento di quote di una società di cui il disponente è amministratore e nella quale il disponente ha conferito i propri beni.

30.7. Atto istitutivo del trust che attribuisce al trustee o al guardiano poteri di gestione o di disposizione del patrimonio conferito subordinati, in tutto o in parte, al consenso del disponente o del beneficiario (ad es. per effetto di clausole nell’atto costitutivo o di lettere di intenti che prevedono obblighi di condivisione preventiva o di puntuale rendicontazione ovvero di rapporti di notoria contiguità tra trustee o guardiano e settlor o beneficiari).

30.8. Conferimento in trust di: beni la cui consistenza o natura sia incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust; beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco; aziende o rami di azienda con indicazione nell’atto istitutivo del trust di finalità generiche; imprese in cui gli atti di gestione o le decisioni sull’eventuale distribuzione dei dividendi sono adottati dal settlor in quanto amministratore o legale rappresentante o sulla base di contratti di consulenza.

30.9. Utilizzo, nei casi diversi dai trust familiari, da parte del disponente o di soggetti a lui notoriamente collegati di beni conferiti in trust (ad es. beni immobili locati o in comodato d’uso ai medesimi), anche in forza di clausole contenute nell’atto istitutivo.

3 Nei trust familiari, la coincidenza tra disponente e trustee/guardiano, l’esistenza di rapporti di parentela tra gli stessi e la coincidenza tra disponente e beneficiari possono essere fisiologici.

4 Si intendono per “trust opachi” i trust senza beneficiari di reddito individuati, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES. (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022).

30.10. Frequenti dazioni di disponibilità in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi, specie se effettuate verso paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

30.11. Dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l’incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall’atto istitutivo.

30.12. Costituzione di un fondo patrimoniale da parte di soggetti in difficoltà economica o finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari o in pendenza di procedimenti amministrativi o giurisdizionali o di procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese creditorie o tributarie, specie se con conferimento di beni in quantità eccessiva o comunque non funzionali al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

30.13. Stipula di un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni nella società di famiglia a uno o più discendenti (c.d. patto di famiglia) trovandosi in difficoltà economica o finanziaria o gravato da ingenti debiti tributari o in pendenza di procedimenti amministrativi o giurisdizionali o di procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese creditorie o tributarie.

 

  1. Operatività connessa con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell’operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

31.1. Cessione di crediti privi di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basati su rapporti incoerenti con le attività svolte dai soggetti interessati, specie se inerenti a prestazioni di consulenza o a beni immateriali ovvero se ceduti da soggetti con sede in aree industriali dismesse o comunque privi di strutture operative.

31.2. Cessione di crediti, diversi da quelli non performing, di importo incoerente rispetto al complessivo volume di affari dell’impresa o dell’ente cedente, specie se il corrispettivo pattuito è significativamente inferiore al valore nominale dei crediti.

31.3. Cessione di crediti per un corrispettivo significativamente inferiore al valore nominale dei crediti stessi, considerato anche il valore atteso di realizzo connesso al grado di solvibilità del debitore ovvero l’importo liquidato dopo l’incasso del credito da parte del cessionario.

31.4. Cessione di crediti di dubbia esigibilità a prezzi significativamente più elevati rispetto al valore nominale, specie se i cedenti versano in difficoltà economica o finanziaria.

31.5. Cessione di crediti da parte di soggetti operanti nel campo dei servizi (ad es. attività di pulizia e manutenzione, consulenza, pubblicità, somministrazione di beni), per i quali le fatture emesse e cedute sono di importo superiore rispetto a quello contrattualmente previsto.

31.6. Cessione di crediti che in fase di realizzo sono estinti da parte di uno o più terzi pagatori privi di collegamenti personali o finanziari con il debitore ceduto o con profilo inadeguato rispetto all’importo da corrispondere.

31.7. Cessione di crediti aventi a oggetto fatture emesse a distanza di tanti anni rispetto alle prestazioni sottostanti, tutte nella stessa data o in un arco temporale ristretto.

31.8. Cessione di crediti relativi a diverse posizioni gestite o di più asset a garanzia dei crediti in favore di unico cessionario, effettuata a un prezzo significativamente difforme rispetto al valore nominale dei crediti o al valore di mercato degli asset nonché in presenza di collegamenti personali o finanziari con il debitore ceduto.

31.9. Cessione di crediti connotata dalla partecipazione di società di mediazione che incassano commissioni particolarmente elevate rispetto alle prassi di mercato, specie se ubicate all’estero e riconducibili agli stessi soggetti che controllano l’entità che organizza l’operazione di cessione o quella che ne gestisce i relativi flussi di cassa.

31.10. Cessioni di crediti avvenute con il medesimo atto o con più atti sottoscritti in un breve lasso di tempo e relative a crediti vantati da creditori apparentemente privi di legami soggettivi a favore di un unico cessionario o di più cessionari collegati.

31.11. Cessione di crediti o di altri asset nell’ambito di procedure concorsuali, il cui valore risulta di stima difficile (ad es. per la presenza di elementi non quantificabili al momento della cessione, poste dell’attivo di bilancio non determinabili a causa della sussistenza di giudizi in corso o di beni materiali non verificabili nella loro quantità o ubicazione) o basata su criteri poco plausibili, oggetto di successiva cessione entro un arco temporale ristretto e realizzando significative plusvalenze.

31.12. Cessione di crediti o di altri asset oggetto di procedure concorsuali caratterizzate dalla presenza di clausole nel contratto di cessione che escludono espressamente la necessità di documentare l’esistenza del credito o prevedono l’obbligo di riservatezza in merito all’esistenza della cessione o posticipano ingiustificatamente la liquidazione del corrispettivo della cessione o si realizzano successivamente alla chiusura delle procedure.

31.13. Cessione di crediti vantati da società non più attive o da creditori qualificati come “irrintracciabili” nell’ambito di procedure concorsuali, specie se molto risalenti nel tempo.

31.14. Proposta di acquisto di crediti definiti e singolarmente individuabili nell’ambito di cartolarizzazione, specie se proveniente da investitori non professionali, qualora la proposta preveda uno sconto, anche significativo, rispetto al valore residuo del credito o venga estinta un’ipoteca a garanzia del medesimo credito.

31.15. Sottoscrizione di titoli emessi nell’ambito di cartolarizzazione da parte di un unico soggetto che presenta collegamenti con il debitore ceduto o con altri soggetti che hanno ruoli nella cartolarizzazione stessa (ad es. con il soggetto che promuove o organizza l’operazione, c.d. arranger).

31.16. Cartolarizzazioni ripetute di crediti per importi via via crescenti, in grado di generare

ingiustificate plusvalenze in capo alla società di cui all’articolo 3 della legge 130/1999,

specie in assenza di incassi significativi rivenienti dai crediti stessi.

  1. Operatività su conto corrente di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili (infra conto o rapporto) ripetuta o di importo complessivo rilevante che, in relazione ai flussi finanziari complessivamente transitati, alle informazioni fornite dall’ente rispondente, all’ubicazione geografica dei soggetti o degli intermediari intervenuti nei pagamenti, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione, inusuale o illogica.

32.1. Operatività sul conto da parte di persone fisiche che non compaiono nel libro delle firme autorizzate, ove l’ente rispondente non abbia fornito specifiche informazioni in ordine alla relazione intercorrente con tali persone.

32.2. Accesso diretto al conto da parte di clienti dell’ente rispondente in assenza di specifiche dichiarazioni o di presidi adeguati a una tempestiva trasmissione delle informazioni richieste, con relativo utilizzo quale pay-through/payable through account (c.d. conto di passaggio).

32.3. Utilizzo del conto da parte di banche o intermediari finanziari terzi, clienti dell’ente

rispondente, per convogliare operazioni per conto proprio o per conto della propria clientela (c.d. nested account/downstream o conto nidificato).

32.4. Operatività sul conto caratterizzata dalla presenza di addebiti per carte o strumenti di pagamento emessi da altri intermediari ovvero dalla negoziazione di assegni tratti su banche terze, indipendentemente dal luogo di insediamento della banca trassata.

32.5. Trasmissione diretta di ordini alla piattaforma fornita dalla banca corrispondente, da parte di un ente rispondente che, sulla base della legislazione del paese di insediamento, risulta essere un soggetto equivalente a un organismo di investimento collettivo del risparmio.

32.6. Mutamenti repentini o significativi dei flussi finanziari movimentati sul rapporto con riferimento al numero delle operazioni o al volume complessivo della movimentazione nonché alla provenienza o alla destinazione geografica dei flussi, specie laddove siano coinvolti paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

32.7. Transazioni ripetute e di importo complessivo rilevante da/verso clienti dell’ente rispondente che risultano situati in paesi ove quest’ultimo non è insediato né svolge la propria attività.

32.8. Transazioni convogliate sul rapporto che, per gli importi complessivamente movimentati, superano in maniera significativa il volume d’affari dell’ente rispondente.

32.9. Tipologia di transazioni sul rapporto non coerente col business model dell’ente rispondente ovvero con il tipo di clientela di quest’ultimo.

32.10. Presenza di molteplici intermediari finanziari nella filiera di pagamento, specie se ubicati in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

32.11. Transazioni accompagnate da documentazione attinente alla copertura dei pagamenti (ad es. messaggi SWIFT) priva di ogni riferimento all’ordinante o al beneficiario effettivo dell’operazione.

 

SEZIONE C

  1. Operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.

33.1. Operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi al terrorismo o all’estremismo religioso o politico, ovvero riferita a soggetti che presentano collegamenti significativi (per vincoli di parentela, affinità, convivenza o altre connessioni stabili note) con persone sulle quali sono state riscontrate le medesime circostanze pregiudizievoli.

33.2. Operatività riferibile a soggetto che ha assunto comportamenti o espresso posizioni che, anche da fonti aperte, ivi compresi i social media, denotano un probabile percorso di adesione a ideologie radicali o ad ambienti noti dell’estremismo religioso o politico.

33.3. Trasferimenti di disponibilità, specie se attraverso money transfer, carte prepagate o crypto-assets, che coinvolgono una pluralità di soggetti diversi, residenti in o originari di aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

33.4. Operazioni ripetute che, sulla base delle evidenze contabili o informatiche (es: estratti conto, localizzazioni di pagamenti mediante POS, accessi home banking), indichino il transito o la prolungata permanenza del soggetto in aree geografiche considerate a rischio di terrorismo.

33.5. Operatività su piattaforme di raccolta fondi nell’ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), specie tramite l’utilizzo di crypto-assets, che presenta profili di opacità rispetto ai soggetti coinvolti e che risulta a beneficio di soggetti aventi sede o operanti in aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nelle quali operano organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

33.6. Utilizzo frequente di carte di pagamento presso punti della rete di trasporti nazionale ed estera, ovvero pagamenti effettuati a favore di compagnie aeree, agenzie di viaggio, autonoleggi, o di fornitori di articoli di equipaggiamento militare e di sopravvivenza che, anche tenuto conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle operazioni, lasciano presupporre che vi sono stati o sono in corso di preparazione ritorni verso o allontanamenti dal nostro paese per finalità di terrorismo.

33.7. Richieste inconsuete di operazioni di cambio che, tenuto conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle operazioni, lasciano presupporre che vi siano stati o siano in corso di preparazione ritorni verso o allontanamenti dal nostro paese per finalità di terrorismo.

33.8. Operatività che, tenuto conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle operazioni, lascia presupporre che sia in corso un’attività di realizzazione improvvisa di liquidità (ad es. liquidazione di rapporti finanziari, ricorso a forme di finanziamento motivate con generiche richieste di liquidità, vendita di beni personali di valore), se compiuta subito prima del trasferimento verso aree considerate a rischio di terrorismo e specie se le disponibilità sono immediatamente prelevate in contanti o trasferite ad altri soggetti.

33.9. Riattivazione inattesa di strumenti di pagamento o di rapporti rimasti a lungo inattivi che, anche tenuto conto del profilo del soggetto, lascia presupporre che vi siano stati allontanamenti ingiustificati e protratti dal nostro paese.

33.10. Ripetute operazioni effettuate tramite carte di pagamento o tramite money transfer presso operatori commerciali situati in località che costituiscono snodi dei percorsi tipici di spostamento dei migranti (ad es. punti della rete di trasporti, valichi transfrontalieri, centri di accoglienza per migranti), con controparti residenti o originarie di paesi a rischio di terrorismo.

33.11. Concentrazione di trasferimenti di disponibilità in capo a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per conto terzi, anche nell’ambito di sistemi di trasferimento informale (ad es. hawala).

33.12. Transazioni di natura commerciale che coinvolgono soggetti residenti in o originari di paesi a rischio di terrorismo e che, tenuto conto del profilo del soggetto, della natura dei prodotti (ad es. oggetti d’arte, metalli preziosi o altri beni di rilevante valore), della sequenza cronologica delle operazioni o delle relative connotazioni territoriali, lasciano presupporre una provenienza illecita.

33.13. Transazioni apparentemente connesse con attività di commercio internazionale poste in essere da soggetti economici di standing non elevato in settori di rilievo per il finanziamento del terrorismo (ad es. inerenti a prodotti sottoposti a regimi restrittivi per motivi di sicurezza, prodotti chimici suscettibili di utilizzo per la fabbricazione di esplosivi, armamenti, tecnologie suscettibili di utilizzo anche militare o prodotti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali) ovvero connotate da movimentazioni cross-border apparentemente non correlate ovvero incoerenti, anche sulla base della documentazione fornita, rispetto alle dimensioni, ai mercati o al settore merceologico di riferimento.

33.14. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), anche a titolo di donazione o a seguito di raccolta, di ammontare complessivo rilevante e sproporzionato rispetto alle dimensioni dell’ente, in particolare nel caso in cui le disponibilità siano in buona parte prelevate in contanti ovvero trasferite verso aree geografiche a rischio di terrorismo.

33.15. Trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante, in entrata o in uscita, da rapporti riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che risultano incongruenti rispetto all’attività dichiarata e alle dimensioni dell’ente, specie nel caso di operazioni con controparti collocate in aree geografiche a rischio di terrorismo o estranee agli ambiti di attività dell’ente.

33.16. Trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante tra più associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che presentano connessioni non giustificate, anche di natura non finanziaria (condivisioni di indirizzi, presenza di soggetti comuni).

33.17. Trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante da rapporti riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica) a favore di terzi, in assenza di relazioni commerciali o d’affari ovvero di persone collegate alle organizzazioni stesse (ad es. dipendenti o esponenti), che sembrano sottendere fenomeni distrattivi di risorse da destinare in ultima istanza al

  1. Operatività che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.

34.1. Operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive ovvero che sono noti per il coinvolgimento in indagini o altre circostanze connesse allo sviluppo o al finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa non autorizzati dalla comunità internazionale.

34.2. Operatività di importo rilevante con controparti o per conto di soggetti che, tenuto conto della documentazione acquisita, del profilo del soggetto o, nel caso di imprese, del settore economico di riferimento e delle aree di normale operatività, risultano connesse con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati e che risultano incoerenti rispetto al profilo soggettivo ovvero all’attività economica esercitata.

34.3. Operatività di natura apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. dual use) caratterizzata da elementi quali: carenze o incongruenze significative nella documentazione acquisita (ad es. fatture, documenti di trasporto, lettere di credito) relativamente a soggetti coinvolti, prezzi indicati, natura dei beni sottostanti, destinazione finale dichiarata, indirizzi, modalità e condizioni della spedizione e dei pagamenti; incoerenza del prezzo rispetto a quello di mercato; provenienza dei pagamenti da soggetti non risultanti dalla predetta documentazione.

34.4. Operatività di natura apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. dual use) caratterizzata da triangolazioni finanziarie attraverso soggetti insediati in aree anche contigue a quelle dei paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati o attraverso entità giuridiche con assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi, specie se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

Kogem di Salvatore Vullo

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