R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale omissis del 2020, proposto da omissis

estratto

Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione demandata al merito, sussistono profili di dubbio – peraltro già espressi in sede di adozione del decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. – sull’interpretazione seguita dall’Agenzia resistente nel disporre l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione, alla luce della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), ai sensi del quale è previsto il progressivo “allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza” in essere al momento della sua entrata in vigore;

Rilevato che sono in corso audizioni parlamentari in vista dell’adozione della legge di bilancio del 2021 volte a prevedere, nell’ambito di un più ampio “riordino del settore dei giochi pubblici”, una proroga espressa delle concessioni di cui si discorre, anche al fine di consentire l’effettuazione delle gare previste per il 2020 – il cui espletamento è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria – e di garantire N. omissis un adeguato gettito fiscale, altrimenti comportando le concessioni scadute e non rinnovabili la perdita dei relativi introiti erariali;

Ritenuto, pertanto, che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è meritevole di accoglimento, con conseguente possibilità per la parte ricorrente di proseguire, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, nell’attività di raccolta del gioco a distanza da essa gestita in virtù della concessione in epigrafe, ciò rispondendo all’obiettivo di garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori; Ritenuto opportuno fissare sin da ora l’udienza pubblica del omissis per la trattazione nel merito del gravame;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della questione esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare, per l’effetto sospendendo nei sensi di cui in motivazione il provvedimento impugnato.

 

Kogem di Salvatore Vullo

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