PVR e strumenti dedicati: le novità ADM sulle ricariche e sul limite dei 100 euro

 

La determina del 22 ottobre 2026 chiarisce le condizioni di utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili. Kogem propone una scheda di sintesi dedicata all’articolo 3, con requisiti, responsabilità e adempimenti per i concessionari.

Con la determinazione direttoriale n. 675265/RU, ADM definisce il quadro per l’utilizzo degli strumenti di pagamento nella ricarica dei conti di gioco, precisando il rapporto con il limite dei 100 euro settimanali presso i Punti Vendita Ricariche.

Il provvedimento distingue gli strumenti offerti dai prestatori di servizi di pagamento italiani o stabiliti nell’Unione europea, disciplinati dall’articolo 2, dagli strumenti a spendibilità limitata previsti dall’articolo 3, dedicati alla ricarica dei conti di gioco.

Il limite dei 100 euro resta riferito alle ricariche in contanti. Per gli strumenti contemplati dagli articoli 2 e 3, l’esclusione da tale limite opera alle condizioni previste dalla determina, nel rispetto degli obblighi di identificazione, tracciabilità e antiriciclaggio.

Strumenti dedicati: requisiti e asseverazione

L’articolo 3 riconosce l’utilizzabilità degli strumenti a spendibilità limitata richiamati dal d.lgs. 11/2010, notificati alla Banca d’Italia e dotati di specifiche caratteristiche.

Tra queste figurano la corrispondenza tra acquirente dello strumento e titolare del conto di gioco, la destinazione esclusiva del pagamento alla ricarica del proprio conto, l’immodificabilità dell’operazione e la non trasferibilità del pagamento a terzi.

La conformità deve essere attestata dall’emittente, sotto la propria responsabilità, mediante una relazione asseverata da un soggetto terzo esperto in materia antiriciclaggio e/o bancaria. Il concessionario verifica i requisiti sulla base della relazione e la presenta ad ADM.

La presentazione consente l’utilizzo dello strumento secondo quanto previsto dal comma 3. ADM trasmette la documentazione alla Banca d’Italia e alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza. Resta distinto l’obbligo iniziale di notifica alla Banca d’Italia previsto per questa categoria di strumenti.

Verifiche e periodo transitorio

Il concessionario deve verificare nel tempo la permanenza dei requisiti e mantenere distinte le evidenze contabili delle ricariche effettuate con gli strumenti dell’articolo 2, con quelli dell’articolo 3 e in contanti.

Per gli strumenti già in uso e conformi ai requisiti, la determina prevede un periodo transitorio fino al 31 marzo 2027, termine entro il quale presentare la relazione asseverata.

Per agevolare la lettura del provvedimento, Kogem mette a disposizione un prospetto dedicato all’articolo 3, che sintetizza requisiti, ruoli dei soggetti coinvolti e principali passaggi della procedura.