Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto nell’ambito dell’indagine relativa a un presunto punto di raccolta abusiva di scommesse allestito all’interno di una cartoleria di Acireale. Il provvedimento ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura per l’esecuzione del dissequestro e la restituzione dei beni all’avente diritto.
La vicenda era stata inizialmente ricostruita come un’attività clandestina di raccolta e pagamento di scommesse, con il rinvenimento di ricevute, annotazioni manoscritte, palinsesti e apparecchiature informatiche. Tuttavia, la difesa dell’Avv. Davide Giuseppe Giugno ha efficacemente contestato, anche grazie alla consulenza del consulente Salvatore Vullo di KOGEM, che la mera presenza di tale materiale potesse dimostrare, di per sé, l’esercizio di un’attività di intermediazione o di raccolta abusiva.

Il fulcro dell’impostazione difensiva è stato individuato nella distinzione tra la semplice ricarica del conto di gioco effettuata presso un Punto Vendita Ricariche e le condotte penalmente rilevanti di accettazione della giocata, utilizzo di conti come schermo, raccolta di poste o pagamento di vincite. Secondo la difesa, le ricevute sequestrate erano riferibili a due conti personali intestati ai singoli giocatori e non a un conto riconducibile all’indagata. Analogamente, la mera presenta di PC fruibili nell’area dedicata ad Internet Point non poteva costituire il presupposto indiziario circa l’esistenza di un centro scommesse illecito.
Particolare rilievo è stato attribuito alla documentazione trasmessa dalla concessionaria, dalla quale risultava che le vincite erano state accreditate direttamente sui conti telematici degli intestatari e non pagate in contanti presso il punto vendita. Anche la prevalente provenienza telematica e tracciabile delle ricariche, unita all’assenza di elementi individualizzanti circa la materiale raccolta delle scommesse, ha rafforzato la tesi secondo cui non fosse stato dimostrato quel quid pluris necessario per oltrepassare l’attività lecita del PVR e ritenere l’esistenza di un centro scommesse illecito.
La linea difensiva si è così confrontata direttamente con gli elementi costitutivi dell’ipotesi contestata: l’art. 4 della legge n. 401/1989 sanziona l’organizzazione o la raccolta abusiva delle scommesse,8 mentre l’art. 88 del regio decreto n. 773/1931 disciplina il rilascio della licenza anche per i soggetti incaricati dal concessionario. La giurisprudenza distingue, infatti, la mera attività ausiliaria dalla raccolta illecita, ravvisabile quando il gestore mette a disposizione un proprio conto o interviene concretamente nella giocata, nella riscossione o nel pagamento delle vincite.
L’annullamento del decreto rappresenta dunque un significativo risultato processuale per la difesa dell’Avv. Davide Giuseppe Giugno, che ha imposto una verifica concreta della condotta individuale, della riferibilità dei reperti e della loro effettiva utilità probatoria. Il provvedimento riguarda il sequestro probatorio e non costituisce una sentenza definitiva sul merito dell’accusa, ma valorizza l’esigenza che la contestazione penale non possa fondarsi soltanto sulla struttura del locale o sulla presenza di un Internet Point o di documentazione astrattamente compatibile con più spiegazioni.

