Il TAR del Lazio, Sezione Seconda, con decreto monocratico presidenziale emesso in data di ieri, 16 marzo 2021 e pubblicato stamane, decidendo in via provvisoria sul ricorso proposto da un concessionario online, difeso dagli Avvocati Umberto Ilardo ed Antonella Lo Presti, ha accolto, oltre all’istanza di abbreviazione dei termini (in ragione della quale ha altresì accolto l’istanza della ricorrente affinché venisse fissata l’udienza camerale del 31 marzo 2021), la domanda cautelare di parte ricorrente, volta a sospendere, nelle more del ricorso e dell’udienza, gli effetti della comunicazione con cui l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, partendo dal presupposto che la concessione on line (c.d. comunitaria) sarebbe venuta a scadenza il prossimo 5 aprile 2021, ha disposto la interruzione della attività di raccolta, la quale risulta così, seppur ancora in via provvisoria, legittimata dal TAR.

Il ricorso, infatti, si basa principalmente sulla rilevanza che, a partire dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208, art. 1 commi 933 e 935), assume nell’ordinamento positivo la data del 31 dicembre 2022, quale data unica normativamente individuata dal Legislatore per il riallineamento generale della scadenza delle concessioni on-line, evidenziando, nel delineato panorama normativo ed applicativo, la assoluta convergenza di tale conclusione, che potrà consentire – nell’auspicio che la pandemia in corso consenta la bandizione di nuove gare – la precostituzione di condizioni di massima concorrenzialità, utili sia ai players del settore che alle Autorità.

Nell’auspicio che si instauri un tavolo tecnico in cui i players del gioco legale possano sinergicamente cooperare con le Istituzioni, rendendo le stesse partecipi dei problemi quotidiani del settore e delle prospettive di ottimizzazione di regole e procedure, nel comune obiettivo di rendere sempre più trasparente e responsabile il gioco legale, in opposizione a quello illegale, appare opportuno riportare la parte motiva del decreto presidenziale del TAR del Lazio, il quale così recita:

Vista l’istanza di abbreviazione dei termini presentata dalla società ricorrente, unitamente al ricorso principale, per la individuazione della camera di consiglio quale sede per la discussione e la definizione della domanda giudiziale ex art. 55 del c.p.a.; Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale; Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che:

– alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, la stessa si trova ad essere al momento incisa, in qualità di concessionario per la raccolta dei giochi pubblici, dall’adozione della nota datata 11 marzo 2021 del ADM con la quale l’Agenzia ha imposto all’odierna ricorrente l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della sua concessione, come previsto dalla medesima convenzione;

– si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato;

– si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione del predetto provvedimento ai soli fini della continuazione dell’attività di raccolta del gioco gestita dalla parte istante;

– tali circostanze, unitamente alla sussistenza delle ragioni di urgenza e di congruità processuale, rappresentate nella domanda ex art. 53 del c.p.a., inducono a concedere sia la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 31 marzo 2021, che l’abbreviazione dei termini per la fissazione della prevista camera di consiglio, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica nei termini di cui in motivazione.

Dispone l’abbreviazione alla metà dei termini stabiliti dall’art. 55, comma 5, del cod. proc. amm., relativamente al ricorso in epigrafe indicato, e fissa per la definizione del giudizio la camera di consiglio del 31 marzo 2021.

Ordina alla parte richiedente di provvedere alla notifica del presente decreto alle altre parti in causa, entro il termine perentorio del 19 marzo 2021, autorizzando l’effettuazione della notifica con qualunque mezzo idoneo.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”.

In esito alla fissata udienza del 31 marzo 2021, dovrebbero aversi ulteriori indicazioni del Tribunale amministrativo in ordine al tema della effettiva scadenza delle concessioni comunitarie e delle sue relazioni con gli obiettivi del settore. lp/AGIMEG

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