Il TAR del Lazio, Sezione Seconda, con due ordinanze del 2 aprile 2021, confermando i decreti monocratici presidenziali che erano stati emessi sul ricorso di E-Play 24 Ita Limited(difesa dagli Avvocati Umberto Ilardo ed Antonella Lo Presti) e su quello proposto da Oia Services Limited (difesa dagli Avv.ti Antonia Molfetta e Alessandro Sisto), consistenti nella sospensione degli effetti delle comunicazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, partendo dal presupposto che le concessioni on line (c.dd. comunitarie) sarebbero venute a scadenza il 5 aprile 2021 (E-Play) ed il 5 marzo 2021 (Oia), aveva disposto la interruzione della attività di raccolta, la quale risulta così, seppur ancora in via provvisoria, legittimata dal TAR.
In parte motiva, il Tribunale amministrativo, sia pur ancora in sede di summaria cognitio cautelare, nel fissare per l’udienza pubblica del 6 ottobre 2021 la discussione definitiva del merito dei due ricorsi – sottolinea la società di consulenza per il gioco legale Kogem– ha condiviso la tesi degli operatori ricorrenti in ordine alla rilevanza cogente che, a partire dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208, art. 1 commi 933 e 935), assume nell’ordinamento positivo la data del 31 dicembre 2022, quale data unica normativamente indi-viduata dal Legislatore per il riallineamento generale della scadenza delle concessioni on line.
Ed infatti, la motivazione addotta dal TAR risulta essere la seguente:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione demandata al merito, sussistano profili di dubbio – peraltro già espressi in sede di adozione del decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. – sull’interpretazione seguita dall’Agenzia resistente nel disporre l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione, alla luce della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), ai sensi del quale è previsto il progressivo “allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza” in essere al momento della sua entrata in vigore;
Rilevato che – per quanto la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 non preveda una proroga espressa delle concessioni di gioco pubblico di cui si discorre – essa sia, comunque, auspicabile nell’ambito di un più ampio riordino del settore dei giochi pubblici, anche al fine di consentire l’effettuazione delle relative gare (la cui indizione, programmata entro il 31 dicembre 2020, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021, atteso il relativo rinvio disposto a causa dell’emergenza sanitaria in corso) nonché di continuare a garantire un adeguato gettito fiscale, altrimenti comportando le concessioni scadute e non rinnovabili la perdita dei relativi introiti erariali;
Ritenuto, pertanto, che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato sia meritevole di accoglimento, con conseguente possibilità per la parte ricorrente di proseguire, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, nell’attività di raccolta del gioco a distanza da essa gestita in virtù della concessione in epigrafe, ciò rispondendo all’obiettivo di garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori”.
Pertanto, in ciò aderendo ad una espressa prospettazione di E-Play 24, il TAR, nel contesto di convergenza normativa ed applicativa sulla data del 31 dicembre 2022, dedotta e dimostrata dalla ricorrente, ha ricondotto al suddetto obiettivo di riallineamento anche la bandizione delle nuove gare (la cui indizione, programmata entro il 31 dicembre 2020, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021, atteso il relativo rinvio disposto a causa dell’emergenza sanitaria in corso). lp/AGIMEG